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Sentenza

Sentenza n. 106/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento, prot. n. 2.22/9258-2022 del 3.1.2022, del Questore p.t. di Milano, Dott. Giuseppe Petronzi, notificato in pari data, con il quale, ai sensi dell’art. 6 DPR n. 359/1991, è stato disposto temporaneamente il ritiro della pistola di ordinanza matricola n. S44922Z e il relativo munizionamento, fino al mutare delle circostanze che lo hanno determinato; - del decreto del 12 aprile 2022 prot. n. 333/SAA/I/2807 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Dott. Giannini, notificato in data 21.4.2022, mediante il quale è stato respinto il ricorso gerarchico; - di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione, ivi compreso il silenzio rifiuto eventualmente maturatosi a seguito della tempestiva richiesta di accesso agli atti inoltrata in data 9 giugno 2022 dal ricorrente, ai sensi degli artt. 10 e 22 della Legge n. 241/1990, allo scopo di ottenere l’ostensione di documenti, la cui conoscenza risulta indispensabile per la tutela dei propri interessi giuridici.

Giustizia amministrativa202201161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento cautelare di ritiro della pistola di ordinanza e del relativo munizionamento, nonché decreto di reiezione del ricorso gerarchico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 359/1991, aveva disposto il temporaneo ritiro della pistola di ordinanza e delle munizioni dopo un intervento della Volante presso la sua abitazione, conseguente a una lite familiare sfociata in colluttazione con la figlia e caratterizzata da una situazione di forte tensione con l’ex coniuge. Sono stati dedotti violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 d.P.R. n. 359/1991, difetto o inidoneità della motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento, incompletezza dell’istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché sproporzione e illogicità della misura, ritenendo che il diverbio familiare non fosse idoneo a mettere in discussione l’affidabilità dell’agente. È stato inoltre impugnato il decreto del Capo della Polizia di reiezione del ricorso gerarchico, deducendo violazione degli artt. 1 e seguenti d.P.R. n. 1199/1971, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti sopravvenuti e manifesta illogicità. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento, a seguito della dispensa dal servizio per inabilità fisica, ma ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento. Il provvedimento originario del 3 gennaio 2022 aveva natura cautelare e interinale, essendo stato adottato per fronteggiare immediatamente la situazione di grave tensione familiare e sulla base dell’art. 6 d.P.R. n. 359/1991. Esso è stato tuttavia superato e assorbito dal successivo decreto del Questore del 27 gennaio 2022, fondato sul giudizio tecnico dell’ufficio sanitario provinciale e sull’art. 48 d.P.R. n. 782/1985, avente portata omnicomprensiva e carattere definitivo, poiché relativo non solo all’arma e alle munizioni, ma anche al tesserino, alla placca, alle manette e alla patente ministeriale. Il provvedimento successivo ha quindi fatto cessare l’efficacia e l’attitudine lesiva dell’atto cautelare, eliminando l’interesse concreto e attuale all’annullamento. La domanda di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori è stata dichiarata inammissibile. Il giudice ha ritenuto che l’art. 34, comma 3, c.p.a. richieda un interesse effettivo all’accertamento, non desumibile dalla sola dichiarazione della parte. Tale interesse mancava perché l’eventuale danno prospettato non derivava dal provvedimento cautelare del 3 gennaio, divenuto inefficace dopo pochi giorni, ma dal successivo provvedimento definitivo del 27 gennaio, che non era stato impugnato. Il TAR ha distinto la verifica processuale dell’interesse ad agire dalla valutazione di merito degli elementi della responsabilità della pubblica amministrazione, quest’ultima non esaminata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. n. 359/1991

    L'assegnatario deve: a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione (...) 2. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato

    Consente all’Amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, il versamento dell’armamento individuale; nel caso concreto è stato utilizzato quale base normativa del ritiro cautelare e interinale dell’arma e delle munizioni.

  • art. 48 d.P.R. n. 782/1985

    La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche

    Ha costituito la base normativa del successivo provvedimento del 27 gennaio 2022, fondato sul giudizio tecnico dell’ufficio sanitario provinciale e ritenuto omnicomprensivo e definitivo.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori presuppone la sussistenza di un interesse effettivo, che deve essere verificato dal giudice e non può essere fondato sulla mera dichiarazione della parte.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare improcedibile la domanda di annullamento a causa della sopravvenuta carenza di interesse determinata dal superamento dell’atto impugnato mediante un successivo provvedimento.

  • art. 100 c.p.c.

    È stato richiamato quale espressione del principio generale secondo cui anche l’azione di accertamento presuppone la previa verifica dell’interesse ad agire.

  • artt. 1 e seguenti d.P.R. n. 1199/1971

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione ai vizi del procedimento e della decisione sul ricorso gerarchico; il TAR non ha esaminato tali censure per l’improcedibilità della domanda caducatoria.

Massime di principio

  • Un provvedimento cautelare e interinale è superato da un successivo provvedimento amministrativo che ridefinisca in modo definitivo e omnicomprensivo l’assetto degli interessi, con conseguente cessazione dell’efficacia e dell’attitudine lesiva del primo atto e improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Ai fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dell’interesse alla pronuncia; la mera dichiarazione della parte di voler conseguire una tutela risarcitoria non è sufficiente.
  • L’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori manca quando il danno prospettato deriva non dall’atto cautelare impugnato, ormai privo di efficacia, ma da un successivo provvedimento definitivo non impugnato.
  • La verifica processuale dell’interesse ad agire precede ed è distinta dall’esame nel merito degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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