Cassazione Penale, Sentenza n. 5631/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Navarrete Montiel ha impugnato la conferma della condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sostenendo di essere stato mero 'corriere' (reato-scopo) senza affectio societatis: ha censurato la valutazione probatoria della Corte di appello relativa al numero di viaggi, all'uso di telefoni dedicati, all'utilizzo del proprio camion, al trasporto di fototessere e alla presunta fiducia riconosciutagli dal sodalizio; inoltre ha dedotto errore nel rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti speciali del comma 7 degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Stano ha impugnato la conferma della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici: in sede di appello la pena principale era stata ridotta ex art. 599-bis; Stano ha denunciato che, dopo la riduzione, la misura dell'interdizione perpetua è illegale e doveva essere rideterminata a cinque anni.
La decisione
Il ricorso di Navarrete Montiel è stato dichiarato inammissibile: la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta in diritto la valutazione complessiva degli elementi probatori operata dai giudici di merito (ripetitività dei viaggi, rapporti con soggetti del sodalizio, viaggi 'senza carico' per verifiche, uso di telefoni dedicati, compensi rilevanti, trasporto di denaro) e ha respinto la censura sulle attenuanti, ritenendo generico il motivo. Navarrete è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo il ricorso incolpevolmente privo di colpa, è stato condannato a pagare 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Stano è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che, dopo la riduzione della pena principale, la misura dell'interdizione perpetua applicata in primo grado era illegale perché la pena concreta per il reato più grave, così ridotta, era inferiore al limite di cinque anni previsto dall'art. 29 c.p.; di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena accessoria e ha rideterminato l'interdizione a cinque anni ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i), c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
comma 7 (attenuante del ravvedimento operoso)
Distinzione tra attenuante prevista per il reato di traffico di stupefacenti (art. 73, comma 7) e quella prevista per l'associazione (art. 74, comma 7); la Corte richiede che le informazioni offerte siano nuove, utili e tali da interrompere o ostacolare l'attività illecita a seconda della fattispecie
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
comma 7 (attenuante per il reato associativo)
Per l'attenuante dell'art. 74, comma 7, è necessario che la collaborazione abbia inciso utilmente sulla attività complessiva del sodalizio; semplice ammissione dei fatti non basta se priva di utilità investigativa
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Consente la definizione del giudizio in appello mediante accordo tra le parti (concordato) e la conseguente riduzione della pena principale; tuttavia la scelta del rito e la riduzione della pena non impediscono il controllo di legittimità sulla legalità delle pene accessorie
Codice penale, art. 29
Stabilisce le misure di interdizione legale e i limiti delle durate; ai fini dell'applicazione dell'interdizione legale si prende a riferimento la pena determinata per il reato più grave e la sua misura effettiva, comprese le riduzioni
Codice penale, art. 77
Norme sulle pene accessorie e sulla loro commisurazione, richiamata nella difesa di Stano in relazione all'applicazione dell'interdizione
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i)
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e di provvedere alla determinazione della pena accessoria quando riscontrata l'illegittimità della stessa
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
Regole di sintesi dei motivi di impugnazione; la Corte ha sintetizzato i motivi conformemente a tale disposizione
Massime di principio
- La mera ripetizione di atti di trasporto (ruolo di corriere) non basta per affermare la partecipazione all'associazione a delinquere: è necessaria la prova dell'adesione consapevole, della stabile disponibilità e dell'affectio societatis; la valutazione si fa in termini unitari e sintomatici, non atomistici.
- Elementi come numero elevato di viaggi, cadenza regolare, rapporti continuativi con soggetti legati al sodalizio, uso di telefoni dedicati, messa a disposizione di mezzi, compensi rilevanti e trasporto di denaro possono costituire indizi apprezzabili per ritenere la partecipazione all'associazione se valutati congiuntamente.
- Le attenuanti speciali di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 hanno presupposti diversi: l'art. 73, comma 7 richiede apporti informativi 'ex post' nuovi e utili alle indagini; l'art. 74, comma 7 richiede contributi idonei a interrompere l'attività complessiva del sodalizio. Non è automatico riconoscere entrambe.
- In caso di riduzione della pena principale (per accordo o altra causa), la misura delle pene accessorie (es. interdizione) va determinata tenendo conto della pena concreta per il reato più grave e delle riduzioni; se la pena concreta è al di sotto della soglia prevista dalla norma della pena accessoria, la misura dell'accessoria è illegale e va rideterminata.
- La Corte di Cassazione, in tema di motivi che attengono alla valutazione dei fatti, controlla la correttezza giuridica della valutazione di merito e non riesamina i fatti come quarto grado di giudizio; le critiche meramente fattuali o che chiedono diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non evidenziano vizi di diritto.
- La definizione del procedimento in appello ex art. 599-bis non preclude il sindacato di legittimità sulla legalità delle pene accessorie né sulla corretta applicazione di norme di legge; inoltre i ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese e ordinarie misure sanzionatorie verso il ricorrente (compenso alla Cassa delle ammende) se non presentati in assoluta buona fede.
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