Cassazione Civile, Ordinanza n. 26326/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2013 con cui l'Amministrazione recuperava a tassazione l'IVA indebitamente detratta, ritenendo che la società avesse utilizzato fatture emesse da società "cartiere" nell'ambito di una frode carosello e, quindi, relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva confermato l'accertamento rilevando la fittizietà dei fornitori e la mancata prova della buona fede della contribuente, oltre a escludere l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale trattandosi di accertamento a tavolino su tributi non armonizzati. In cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che l'Ufficio avesse portato solo meri indizi e che essa avesse invece documentato verifiche preventive sui fornitori; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 54 DPR 633/1972 e dei principi CGUE in tema di detrazione IVA; violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, assumendo che l'accertamento riguardasse IVA e fosse preceduto da PVC.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione comprensibile e sufficiente al minimo costituzionale. Ha respinto il motivo sul contraddittorio, precisando che, in presenza di verifica nei locali della contribuente con redazione di PVC, rileva il rispetto del termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, rispettato nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omesso esame di fatti decisivi, sia per la doppia conforme sia perché mancava l'indicazione specifica dei fatti storici asseritamente trascurati. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla valutazione delle prove, ribadendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o colpevole ignoranza del cessionario, mentre grava poi sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede con diligenza qualificata; la mera regolarità formale della contabilità non basta. La società è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento di ulteriori importi ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione è configurabile solo se la motivazione è apparente o incomprensibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 2727 c.c.
Richiamato per l'uso di presunzioni nell'accertamento tributario.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la valutazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 54 D.P.R. 633/1972
Richiamato quale norma sull'accertamento IVA e sul recupero dell'imposta indebitamente detratta.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata dalla ricorrente in tema di diritto alla detrazione IVA e condizioni sostanziali/formali.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Per le verifiche nei locali del contribuente, impone il rispetto del termine dilatorio prima dell'emissione dell'atto impositivo.
L. 241/1990
Richiamata dalla ricorrente come fonte dell'obbligo di contraddittorio procedimentale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione della trattazione camerale.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato ai fini dell'inammissibilità del motivo per doppia conforme.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Richiamato in relazione alla preclusione del motivo di omesso esame in caso di doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi, poi dichiarato inammissibile.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di ulteriori importi a titolo sanzionatorio.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche tramite presunzioni o indizi gravi, precisi e concordanti, che il fornitore indicato in fattura è una mera cartiera priva di effettiva struttura organizzativa e che l'operazione non è stata eseguita dal soggetto formalmente emittente.
- Una volta fornito dall'Ufficio un quadro indiziario idoneo a fondare la fittizietà soggettiva dell'operazione e la consapevolezza del cessionario, incombe sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e la diligenza qualificata adottata nella selezione del fornitore; non è sufficiente la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
- La buona fede del cessionario non si esaurisce nella verifica formale dell'esistenza giuridica del fornitore, ma richiede l'adozione di controlli concreti sull'effettiva operatività economica del contraente, secondo il parametro dell'operatore accorto e professionalmente diligente.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta, invece, che la motivazione sia concisa o sintetica, purché renda percepibili le ragioni della decisione.
- Nel processo tributario, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere fondato sulla semplice mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato dal giudice; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non vengono indicati specificamente i profili di divergenza tra le due decisioni di merito.
- Quando l'avviso di accertamento segue una verifica nei locali del contribuente con redazione di PVC, il tema del contraddittorio endoprocedimentale va verificato alla luce dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, rilevando il rispetto del termine dilatorio prima dell'emissione dell'atto.
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