Cassazione Penale, Ordinanza n. 08503/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i delitti di resistenza/violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I motivi erano tre: con il primo contestava l'elemento soggettivo del delitto di lesioni, sostenendo l'insussistenza del dolo; con il terzo invocava l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p.; con il secondo censurava la propria responsabilità per il delitto di cui all'art. 336 c.p., prospettando una diversa lettura delle prove e contestando la qualifica soggettiva della persona offesa. La parte civile ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi erano aspecifici, generici e comunque manifestamente infondati. In particolare, le doglianze sul dolo e sulla scriminante ex art. 393-bis c.p. sono state ritenute non proponibili in cassazione e smentite da una motivazione di merito immune da illogicità, fondata sulla prevedibilità delle conseguenze della condotta violenta dell'imputato e sull'assenza dei presupposti della causa di giustificazione. Anche la censura relativa all'art. 336 c.p. è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio e la sentenza impugnata aveva adeguatamente spiegato la qualifica soggettiva della persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non sono state liquidate le spese richieste dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
La responsabilità per il delitto è stata confermata in appello; in cassazione non è consentita una mera rilettura delle prove per contestare la ricostruzione fattuale o la qualifica soggettiva della persona offesa quando la motivazione di merito sia adeguata.
art. 582 c.p.
La censura sull'elemento soggettivo è stata ritenuta generica e manifestamente infondata, poiché la condotta violenta e le modalità dell'aggressione rendevano prevedibili le conseguenze lesive.
art. 585 c.p.
È richiamato nel capo di imputazione insieme all'art. 582 c.p. quale disciplina aggravatoria/concorrente del delitto di lesioni contestato.
art. 393-bis c.p.
La causa di giustificazione invocata è stata esclusa perché non risultavano ictu oculi individuabili i presupposti a fondamento della scriminante.
art. 610, comma 1, c.p.p.
È richiamato per escludere la liquidazione delle spese alla parte civile nel caso di declaratoria di inammissibilità, secondo il meccanismo e le finalità peculiari della valutazione preliminare di inammissibilità.
art. 336 c.p.
Norma incriminatrice oggetto di conferma della condanna; il ricorso non poteva trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino solo a ottenere una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e priva di evidenti illogicità.
- Le doglianze sull'elemento soggettivo del reato sono inammissibili se si risolvono in una contestazione meramente assertiva e non confrontata con la motivazione di merito, soprattutto quando la condotta descritta renda prevedibili e volute le conseguenze lesive.
- La causa di giustificazione ex art. 393-bis c.p. non può essere invocata in modo generico: occorre che i relativi presupposti risultino concretamente e ictu oculi individuabili; in difetto, la relativa censura è manifestamente infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile nel procedimento camerale ex art. 610, comma 1, c.p.p., la liquidazione delle spese in favore della parte civile non è automatica e va valutata secondo i presupposti specifici del rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08365/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08371/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08394/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08405/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08422/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08423/2025 del 28/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →