Corte di giustizia, Ordinanza C-465/21
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 12 November 2021. — König Ludwig International GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-465/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di ammettere l'appello proposto da König Ludwig International contro l'ordinanza del Tribunale relativa al marchio "Royal Bavarian Beer". Ha ritenuto che i motivi dedotti non dimostrassero, con il necessario grado di concretezza, una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Di conseguenza, l'appello non è stato autorizzato a proseguire e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE non ammesso a proseguire per mancata dimostrazione di una questione significativa ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto della Corte.
La questione giuridica
Se i motivi di impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale, relativa al rifiuto di registrazione del marchio "Royal Bavarian Beer", sollevassero una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, tale da consentire l'esame dell'appello ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte. In particolare: se le censure sul carattere descrittivo/distintivo del segno, sul rispetto del diritto di essere sentiti e sull'onere della prova in sede EUIPO fossero idonee a superare il filtro di ammissibilità.
Principio di diritto
L'appello contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammesso a proseguire se il ricorrente non dimostra, con indicazioni concrete e specifiche, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Non basta contestare l'apprezzamento in fatto del Tribunale sul carattere descrittivo o distintivo del segno, né formulare in termini generali censure sul diritto di essere sentiti o sull'onere della prova senza spiegare in modo preciso la rilevanza sistemica della questione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170c del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE non ammesso a proseguire
La decisione riguarda un'impugnazione proposta da König Ludwig International GmbH & Co. KG avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 31 maggio 2021 nella causa T‑332/20, relativa al segno denominativo "Royal Bavarian Beer". La Corte interviene nella fase preliminare prevista per talune impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell'EUIPO.
Fatti e procedimento
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1 aprile 2020, riguardante la registrazione internazionale con designazione dell'Unione del marchio denominativo "Royal Bavarian Beer". La Corte era chiamata non a esaminare il merito dell'impugnazione, ma a stabilire se essa dovesse essere autorizzata a proseguire ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il meccanismo introdotto dall'articolo 58a dello Statuto, secondo cui le impugnazioni contro decisioni del Tribunale concernenti decisioni di commissioni di ricorso dell'EUIPO non procedono salvo che la Corte decida preventivamente di ammetterle, in tutto o in parte. Ai sensi del terzo comma di tale articolo, l'ammissione è possibile solo quando l'impugnazione solleva una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
Sono richiamati inoltre gli articoli 170a, 170b e 170c del regolamento di procedura della Corte, che impongono all'impugnante di indicare in modo chiaro e dettagliato la questione di diritto significativa e le ragioni della sua rilevanza sistemica. Sul piano sostanziale, la ricorrente invocava l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea, nonché l'articolo 94, paragrafo 1, dello stesso regolamento e gli articoli 6 e 47 della Carta.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente articolava tre argomenti principali:
- il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto storico del segno "Royal Bavarian Beer" nella valutazione del suo carattere distintivo e descrittivo, anche alla luce del presunto diritto della società di usare tale espressione per il suo legame con la famiglia reale bavarese;
- il Tribunale avrebbe violato il diritto di essere sentiti, affermando che non era stata fornita prova del fatto che il pubblico pertinente percepisse il marchio come indicativo dei prodotti della ricorrente;
- il Tribunale avrebbe, inoltre, errato nel ritenere che l'EUIPO avesse esaminato e respinto gli argomenti della ricorrente, con conseguente violazione del diritto di essere sentiti e delle regole sul procedimento probatorio e sul controllo giurisdizionale.
Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità
La Corte ricorda innanzitutto che incombe all'impugnante dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Il ricorso per ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve indicare con precisione la norma o la giurisprudenza asseritamente violate, l'errore di diritto denunciato e il suo impatto sull'esito della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la censura mira sostanzialmente a rimettere in discussione l'apprezzamento in fatto compiuto dal Tribunale sul carattere descrittivo del segno. Una tale contestazione non è sufficiente a dimostrare una questione significativa ai sensi dell'articolo 58a.
Quanto ai secondi e terzi argomenti, la Corte rileva che la ricorrente indica astrattamente un problema relativo all'onere della prova e alla portata degli elementi probatori da fornire dinanzi all'EUIPO, ma non spiega in modo concreto e specifico perché tale questione sarebbe significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La mera affermazione dell'importanza della questione per il procedimento amministrativo e giurisdizionale non basta.
Decisione e spese
La Corte conclude che la richiesta di autorizzazione a proseguire non è idonea a dimostrare l'esistenza di una questione significativa per il diritto dell'Unione. L'appello non è quindi ammesso a proseguire. In materia di spese, poiché la decisione è intervenuta prima della notifica dell'impugnazione alla controparte, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
L'impugnazione in materia di marchio UE soggetta al filtro dell'articolo 58a dello Statuto è dichiarata non ammissibile a proseguire quando il ricorrente non fornisce una dimostrazione concreta e dettagliata della rilevanza sistemica dei motivi dedotti. La contestazione di valutazioni fattuali del Tribunale o l'affermazione generica di questioni relative alla prova e al diritto di essere sentiti non sono sufficienti, di per sé, a giustificare l'ammissione dell'appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-819/19
- Sentenza · 11 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-852/19
- Sentenza · 11 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-933/19
- Sentenza · 11 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-938/19
- Sentenza · 11 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-948/19
- Sentenza · 11 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-168/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →