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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24845/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per il reato contestato, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la denunciata violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche: secondo il ricorrente, la decisione di merito non avrebbe adeguatamente giustificato la mancata concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che i giudici di merito avevano motivato in modo logico, coerente e puntuale, evidenziando in particolare l'assenza di segnali di resipiscenza o di impegno, anche solo conciliativo, verso la persona offesa; per tale ragione la censura è stata ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È la norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in sede di merito; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, ma prende atto della condanna già pronunciata.

  • circostanze attenuanti generiche

    Il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto adeguatamente motivato dai giudici di merito; la censura sul punto è stata reputata non idonea a fondare un sindacato di legittimità.

  • Cassa delle ammende

    La somma di euro 3.000 è stata disposta a titolo di sanzione conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione di vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è ammissibile in cassazione quando la sentenza di merito abbia reso una motivazione logica, coerente e puntuale, ancorata a elementi concreti della personalità e della condotta dell'imputato.
  • Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, può essere valorizzata negativamente l'assenza di resipiscenza o di qualsiasi condotta riparatoria o conciliativa nei confronti della persona offesa.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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