Sentenza n. 463/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, avente per oggetto “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017; - dell'Allegato A alla delibera 664/2015/R/IDR, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 – MTI-2”, come modificato dalla citata delibera 918/2017/R/IDR, pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di ricorso, il cui contenuto non è riportato nel provvedimento. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in considerazione delle novità apportate dalla decisione n. 16 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Atto impugnato: delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 918/2017/R/IDR e relativo aggiornamento del Metodo Tariffario Idrico 2016-2019
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera n. 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, relativa all'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, nonché le modifiche apportate all'Allegato A alla delibera n. 664/2015/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti. Dal testo della sentenza non emergono il contenuto specifico dei motivi di censura né le questioni di legittimità dedotte. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può determinare la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ove ne ricorrano i presupposti.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione di novità giurisprudenziali intervenute durante il giudizio, qualora il giudice ne dia espressamente conto.
Come è indicizzato
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