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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3427 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - Atti con effetti traslativi - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Effetto traslativo subordinato al pagamento del prezzo - Inadempimento del promissario acquirente - Applicazione dell'imposta - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’INVIM e la soprattassa richieste per il trasferimento immobiliare disposto dal Tribunale di Roma con sentenza ex art. 2932 c.c. n. 4881/1996. La Cooperativa contestava l’avviso di liquidazione e la successiva cartella di pagamento di Euro 9.225,80, sostenendo che il trasferimento era subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, pagamento mai avvenuto. La successiva sentenza del Tribunale di Roma n. 31063/2002 aveva infatti dichiarato risolto il rapporto per il mancato avveramento della condizione. La CTR del Lazio aveva respinto l’appello, ritenendo la condizione meramente potestativa e considerando comunque tassabile la sentenza non impugnata. In Cassazione la contribuente ha denunciato, con il primo motivo, violazione delle norme sull’INVIM e sull’imposta di registro, contestando la qualificazione della condizione; con il secondo, contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha chiarito che il rinvio alle norme sull’imposta di registro vale per accertamento, liquidazione e riscossione, ma non rende identici i presupposti delle due imposte: per l’INVIM occorre l’effettivo trasferimento del diritto immobiliare. Poiché il pagamento del prezzo, cui era subordinato il trasferimento, non era avvenuto e il rapporto era stato successivamente dichiarato risolto, non si era verificato il presupposto impositivo; la regola della tassabilità immediata degli atti giudiziari propria dell’imposta di registro non era applicabile. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della Cooperativa e annullato gli atti impugnati. Spese dell’intero giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, commi 1 e 2 (INVIM)

    Tale considerazione conduce a ritenere, nella fattispecie, fallace ciascun capo della pretesa alternativa costruita nella motivazione resa dalla sentenza impugnata, anche a prescindere dalla spendita di considerazioni ulteriori circa la natura giuridica della condizione sospensiva, fissata nella sentenza ex art. 2932 c.c., relativa al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente: non è applicabile, infatti, il D.P.R. n. 136 del 1981, art. 37 il cui presupposto è quello proprio dell'imposta d'atto tipico dell'imposta di registro; del pari non si è verificato l'effetto traslativo, necessario presupposto impositivo ai fini INVIM, per il pacifico, in fatto, mancato avveramento della condizione.

    L’INVIM presuppone l’incremento di valore conseguente all’effettivo trasferimento della proprietà o di un diritto reale di godimento. La sentenza ex art. 2932 c.c. rileva ai fini dell’imposta solo se produce l’effetto traslativo; se questo è subordinato a una condizione sospensiva non avveratasi, manca il presupposto impositivo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31

    Detta assunta piena equiparazione non è corretta, richiamando sì il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31 le disposizioni relative all'imposta di registro, ma nei limiti attinenti all'accertamento, alla riscossione ed alla liquidazione dell'INVIM, ferma restando la diversità del presupposto impositivo.

    Il rinvio alle disposizioni dell’imposta di registro riguarda gli aspetti procedurali e di gestione dell’INVIM, ma non comporta l’estensione all’INVIM del presupposto impositivo proprio dell’imposta di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, commi 1 e 3

    Da ciò, qualificata la condizione stabilita nella sentenza resa ex art. 2932 c.c., che subordinava il trasferimento dell'immobile al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, come condizione meramente potestativa, di modo che doveva ritenersi applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 la pronuncia impugnata rileva che, comunque, o risulta applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37.

    La Corte non fonda la decisione sulla qualificazione della condizione ai sensi dell’art. 27: anche a prescindere dalla sua natura, le regole dell’imposta di registro sulle condizioni non determinano l’applicabilità dell’INVIM se manca il trasferimento effettivo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    Tale considerazione conduce a ritenere, nella fattispecie, fallace ciascun capo della pretesa alternativa costruita nella motivazione resa dalla sentenza impugnata, anche a prescindere dalla spendita di considerazioni ulteriori circa la natura giuridica della condizione sospensiva, fissata nella sentenza ex art. 2932 c.c., relativa al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente: non è applicabile, infatti, il D.P.R. n. 136 del 1981, art. 37 il cui presupposto è quello proprio dell'imposta d'atto tipico dell'imposta di registro.

    La tassabilità immediata degli atti giudiziari prevista per l’imposta di registro non può essere trasposta all’INVIM, il cui presupposto è l’incremento di valore conseguente al trasferimento immobiliare.

  • Codice civile, art. 2932

    Può pertanto, in questa sede, essere data continuità all'indirizzo espresso da questa Corte, in tema di INVIM, laddove circoscrive la disposizione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, comma 2 come modificato dal D.P.R. n. 688 del 1974, art. 1 secondo cui, per quanto qui interessa, "si considerano atti di alienazione a titolo oneroso ... le sentenze indicate nell'art. 2932 c.c., comma 1" alle sole sentenze che producano gli effetti del contratto non concluso e non anche a quelle che, come nel caso di specie, risultino sottoposte a condizione sospensiva.

    La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è equiparata a un atto di alienazione onerosa ai fini INVIM soltanto quando produce gli effetti del contratto non concluso; non basta la pronuncia se l’effetto traslativo è sospeso da una condizione che non si verifica.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, u.p..

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito.

Massime di principio

  • Per applicare un’imposta il cui presupposto è un trasferimento immobiliare, occorre verificare che il trasferimento si sia effettivamente prodotto; la sola esistenza di una sentenza costitutiva non è sufficiente.
  • Se una sentenza ex art. 2932 c.c. subordina l’effetto traslativo al pagamento del prezzo e il pagamento non avviene, l’effetto non si realizza e l’INVIM non è dovuta; la successiva risoluzione del rapporto per tale inadempimento conferma la mancata realizzazione del presupposto.
  • Il rinvio di una disciplina tributaria alle regole di un’altra imposta va applicato entro i limiti indicati dalla norma: il rinvio alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione non uniforma i rispettivi presupposti impositivi.
  • Le regole sull’immediata tassabilità degli atti giudiziari proprie dell’imposta di registro non possono essere utilizzate per fondare l’INVIM quando manca il trasferimento immobiliare.

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