Cassazione Penale, Sentenza n. 26195/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Patti, nell'ambito del giudizio immediato instaurato dopo opposizione al decreto penale di condanna n. 39/2022, aveva dichiarato la nullità del decreto opposto per violazione del termine previsto dall'art. 459, comma 1, c.p.p., e per errata quantificazione della pena, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza in Cassazione denunciandone l'abnormità, perché la declaratoria di nullità e la regressione del procedimento avrebbero indebitamente riportato il processo a una fase antecedente non consentita dopo l'instaurazione del giudizio per opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che, una volta instaurato il giudizio a seguito di opposizione al decreto penale, il decreto opposto perde efficacia e l'unico effetto è l'introduzione di un giudizio autonomo; il giudice del dibattimento non ha il potere di dichiararne la nullità e restituire gli atti al pubblico ministero. La Corte ha richiamato l'art. 464 c.p.p., comma 3, secondo cui il decreto va revocato ex nunc dal giudice del dibattimento dopo la verifica della ritualità dell'instaurazione del giudizio. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Patti per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 459 cod. proc. pen. comma 1
La norma è stata richiamata come parametro rispetto al termine per l'adozione del decreto penale; il Tribunale aveva ritenuto violato tale termine e aveva dichiarato la nullità del decreto, ma la Corte ha precisato che tale accertamento non autorizza il giudice del dibattimento a dichiarare la nullità e a restituire gli atti.
art. 464 cod. proc. pen. comma 3
Secondo la Corte, questa norma stabilisce che il decreto penale opposto va revocato ex nunc dal giudice del dibattimento dopo la verifica della ritualità dell'instaurazione del giudizio; quindi il giudice deve procedere nel processo e non può rimandare gli atti al pubblico ministero.
Principio costituzionale della ragionevole durata del processo
La Corte ha ritenuto che la declaratoria di nullità con restituzione degli atti comporterebbe un'indebita regressione procedimentale e sarebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Se il decreto penale è stato validamente opposto, esso perde efficacia e il giudizio introdotto dall'opposizione è autonomo rispetto al decreto originario; il processo deve essere trattato dal giudice competente.
- Il giudice del dibattimento non può dichiarare la nullità del decreto penale opposto e rimandare gli atti al pubblico ministero: tale misura è considerata abnorme e costituisce una regressione procedimentale non consentita.
- Secondo l'art. 464 c.p.p., comma 3, la verifica della ritualità dell'instaurazione del giudizio comporta la revoca ex nunc del decreto penale da parte del giudice del dibattimento, non la sua nullità con restituzione degli atti.
- Contestazioni sulla legittimità o sulla regolarità del decreto (es. violazione di termini, errata quantificazione della pena) devono essere valutate nel corso del giudizio instaurato dall'opposizione; la correzione non può tradursi in una regressione del procedimento che comprometta la ragionevole durata del processo.
- Nei casi simili, il pubblico ministero può impugnare provvedimenti che dispongano la restituzione degli atti per abnormità, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la restituzione è impropria una volta instaurato il giudizio.
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