Sentenza n. 1118/2026 - Brescia, Sezione 2
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Scandolara Ravara in ordine alla diffida trasmessa a mezzo pec in data 13 Aprile 2026 con la quale il ricorrente ha invitato e diffidato il Comune di Scandolara Ravara a concludere l’istruttoria finalizzata al pagamento dell’aggiornamento dei prezzi ovvero a liquidare gli importi, ai sensi dell’articolo 26 del DL 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), spettanti all’istante a tale titolo relativamente alle lavorazioni regolarmente eseguite, affidate con contratto del 02.04.2024, per un importo di €. 24.715,59 oltre IVA al 10% per un totale di €. 27.187,15.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla diffida volta alla conclusione dell'istruttoria e alla liquidazione dell'adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, aggiudicataria di un appalto di lavori di miglioramento sismico di una scuola finanziato dal PNRR e stipulato il 2 aprile 2024, ha dedotto di avere eseguito integralmente le lavorazioni e che, durante l'esecuzione, il direttore dei lavori non avrebbe applicato l'aggiornamento dei prezzi previsto dall'art. 26 d.l. 50/2022. Con diffida trasmessa via PEC il 13 aprile 2026, ha chiesto al Comune di concludere l'istruttoria e di liquidare euro 24.715,59 oltre IVA, pari complessivamente a euro 27.187,15. Persistendo l'inerzia dell'amministrazione, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento del silenzio-inadempimento, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. L'Unione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. L'azione avverso il silenzio è esperibile soltanto quando l'inerzia riguardi il mancato esercizio di un potere pubblico incidente su un interesse legittimo, non quando la domanda riguardi il soddisfacimento di un diritto soggettivo derivante dall'esecuzione del contratto. Il Collegio ha aderito all'orientamento secondo cui l'adeguamento prezzi previsto dall'art. 26 d.l. 50/2022 costituisce un meccanismo automatico, obbligatorio e direttamente imposto dalla legge, fondato su parametri oggettivi e vincolanti, quali i prezzari regionali aggiornati. Tale disciplina esclude margini di discrezionalità amministrativa sia sull'an sia sul quantum dell'adeguamento e configura quindi una posizione paritetica tra stazione appaltante e appaltatore. La controversia riguarda pertanto l'adempimento di un'obbligazione contrattuale e la correlativa pretesa di diritto soggettivo, anche se l'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. attribuisce in via generale al giudice amministrativo le controversie sulla revisione dei prezzi. Il giudizio potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone l'inerzia dell'amministrazione nell'esercizio di un'attività espressione di potere pubblico e non è utilizzabile per ottenere l'adempimento di diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale.
art. 26 d.l. 50/2022, conv. in l. 91/2022
Le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall'articolo 26, commi 6-bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022 ... rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti.
L'adeguamento prezzi previsto dalla norma è obbligatorio, automatico e fondato su parametri legislativamente predeterminati; non lascia all'amministrazione discrezionalità sull'an o sul quantum e attribuisce all'appaltatore un diritto soggettivo.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
La giurisdizione sussiste soltanto laddove la P.A. mantenga una posizione di supremazia rispetto all'operatore economico e sia ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico.
La giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi opera quando la controversia implica l'esercizio di potere pubblicistico o una discrezionalità dell'amministrazione; non opera per obblighi contrattuali puntualmente determinati dalla legge o dal contratto.
art. 386 c.p.c.
Il giudizio può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è esperibile solo quando l'inerzia della pubblica amministrazione riguarda il mancato esercizio di un potere pubblico incidente su un interesse legittimo; non può essere utilizzata per conseguire l'adempimento di un diritto soggettivo derivante dall'esecuzione di un contratto pubblico.
- Le controversie sull'adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 d.l. 50/2022 appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l'adeguamento opera automaticamente sulla base di parametri legislativi oggettivi e vincolanti e non residua alcuna discrezionalità amministrativa né sull'an né sul quantum.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla revisione dei prezzi presuppone la permanenza di una posizione di supremazia pubblicistica o l'esercizio, anche indiretto, di un potere amministrativo; quando la disciplina individua puntualmente un obbligo contrattuale della stazione appaltante, la posizione dell'appaltatore è di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la causa petendi sostanziale: esaurita la fase pubblicistica di scelta del contraente, le controversie concernenti l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, in assenza di atti autoritativi, appartengono alla giurisdizione ordinaria.
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