Cassazione Penale, Sentenza n. 16478/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che, confermando (in parte riformando il primo grado) numerose condanne, ha ritenuto sussistente un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e ha qualificato vari reati fine ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (con riqualificazioni ai commi 1, 4 e 5 a seconda dei fatti). Le censure principali hanno riguardato: (i) difetto o genericità di motivazione del giudice di merito; (ii) insufficienza, fragilità o eccessiva congetturalità degli elementi indiziari (intercettazioni, tracciati GPS, celle telefoniche, riscontri sulle abitazioni e sugli spostamenti); (iii) erronea configurazione del reato associativo laddove sarebbe stato riconducibile solo il concorso nei singoli reati; (iv) errata applicazione delle fattispecie ex art.73 comma 5 vs comma 1 (cioè mancata prova di modalità di spaccio non professionali o di mera modica quantità); (v) illegittima attribuzione di aggravanti ex art. 74 (commi 3 e 4) — anche per questioni soggettive e per la presumibile disponibilità di armi o per la qualità del gruppo; (vi) inutilizzabilità di talune intercettazioni per mancanza di autorizzazione; (vii) errori nel calcolo e nella motivazione degli aumenti per continuazione e nella ponderazione tra attenuanti generiche e aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione, esaminati i numerosi ricorsi, in massima parte ha confermato la tenuta motivazionale della sentenza di merito e ha rigettato molte doglianze (più ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati). Tuttavia la Cassazione ha accolto alcuni specifici profili: - ha annullato senza rinvio la statuizione relativa alla partecipazione associativa nei confronti di Ferdinando La Forgia (capo 1) per insufficiente supporto probatorio in punto di intraneità; - ha annullato senza rinvio la condanna di Giuseppe Feroleto relativa al capo 13 (parte della vicenda sulla serra/coltivazione) per carenza motivazionale e di elementi probatori sul contributo soggettivo; - ha annullato con rinvio la decisione sull'eventuale partecipazione associativa di Ferdinando Marchio (occorre che la Corte territoriale riscriva la motivazione in relazione ai rilievi specifici sull'affitto dell'immobile in località Capo Bianco e sul relativo contributo); - ha annullato con rinvio la parte della decisione concernente la determinazione degli aumenti per continuazione in rapporto ad alcune statuizioni collegate a Francesco Ruggiero, disponendo che la Corte d'appello riformuli e motivi meglio le scelte sui singoli aumenti; - ha rilevato che, per effetto delle cancellazioni/parziali annullamenti, va riesaminata la sussistenza dell'aggravante oggettiva ex art. 74 comma 3 (numero degli associati) e che la Corte d'appello dovrà rideterminare le pene ove necessario; - ha dichiarato irrevocabili alcune pronunce di responsabilità per reati diversi dal capo 1 per specifici imputati (tra cui, in parte: Pantaleone Laratta, Antonio Gaetano, Gaetano Manica, Luigi Marino, Fabio Marino, Francesco Ruggiero), mentre ha disposto rinvii per gli aspetti indicati sopra. In sintesi: la maggior parte delle impugnazioni è stata respinta e la linea qualificativa dell'esistenza di un'organizzazione stabile è stata confermata per la maggior parte degli imputati; ma per singoli soggetti e singoli capi la Cassazione ha ravvisato vizi (difetto di specificità/motivazione o carenze probatorie) che hanno comportato annullamenti totali o parziali e rinvii per ricalcolo delle pene e per nuova motivazione su punti circoscritti.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73
La Corte ha esaminato se i singoli reati fine fossero riconducibili al comma 1 (attività di spaccio legata a singole condotte) oppure al comma 5 (reati finalizzati di maggior gravità/organizzazione); la valutazione richiede prova della modalità, della quantità e del ruolo soggettivo: la mancanza di tali elementi può portare a riqualificazioni o annullamenti parziali
d.P.R. 309/1990 art. 74
Il giudice applica aggravanti specifiche per l'associazione; occorre verificare sia il requisito oggettivo (dimensione/gravità) sia quello soggettivo (grado di intraneità dei partecipanti). La Corte ha richiamato che la sussistenza dell'aggravante va motivata e che la sopravvenuta esclusione di alcuni associati può incidere sulla sua applicabilità
d.P.R. 309/1990 art. 75
Norma richiamata per fattispecie collegate (es. rilevanza di altre norme in materia di stupefacenti e misure collegate); la Corte ha valutato omogeneità/disomogeneità di trattamenti sanzionatori fra reati collegati
d.lgs. 159/2011 art. 75
Richiamata in relazione a reati connessi (anche per aumenti e per raffronto tra pene); la Corte ha chiesto motivazione specifica laddove la comparazione dei trattamenti appare disomogenea
cod. pen. art. 62
Attenuante generica/di cui si è discusso: la Corte ha valutato il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti e ha verificato che il dispositivo rifletta coerentemente la motivazione
cod. proc. pen. art. 522
Richiamata dalle difese per eccepire mutatio libelli / difetto di correlazione tra contestazione e decisione: la Corte ha ritenuto la questione in gran parte inammissibile perchè tardiva o infondata, spiegando che l'assoluzione di altri soggetti non comporta automaticamente mutatio libelli se la ricostruzione successiva rimane coerente
cod. proc. pen. art. 649
Invocata dalle difese in tema di presunta duplicazione di punizione o di sovrapposizione di contestazioni (ne bis in idem/mutatio): la Corte ha distinto tra continuità di trattative e fatti autonomi, respingendo un'automatica sovrapposizione
cod. proc. pen. art. 125, 546
art.125 comma 3; art.546 lett. e)
Richiamati in relazione al vizio di motivazione: la Cassazione richiama che il giudice d'appello deve sanare i possibili vizi della sentenza di primo grado ma che la nullità totale non può essere dedotta automaticamente
cod. proc. pen. art. 129
Richiamato in merito alla prova che deve sostenere le impugnazioni: la Cassazione verifica che in appello siano state sollevate e valutate le questioni rilevanti, diversamente le doglianze in cassazione possono essere inammissibili
cod. proc. pen. art. 616 e 624
Art. 616 (provvedimenti sulla reiezione/inammissibilità) e art. 624 (irrevocabilità del giudizio di responsabilità) sono stati richiamati per dichiarare l'irrevocabilità di alcune condanne parzialmente confermate
Massime di principio
- Per qualificare un'associazione per delinquere finalizzata agli stupefacenti (art.74 d.P.R. 309/90) non basta la ripetizione di singoli reati: serve un "quid pluris" organizzativo (mezzi, sedi, ruoli e continuità); la mera partecipazione occasionale o il semplice concorso in singoli episodi non sono sufficienti
- Le intercettazioni, i riscontri di geolocalizzazione e l'uso di immobili come depositi, se letti unitariamente e con riscontri incrociati, possono costituire prova indiziaria solida; però ciascun passaggio (identificazione soggettiva, nesso causale, quantità/qualità della droga) deve essere motivato e non ricavato per mera analogia
- La riqualificazione del singolo fatto tra art.73 comma 1 e comma 5 dipende da elementi oggettivi (modalità di spaccio, quantità, finalità commerciale) e soggettivi (ruolo e consapevolezza dell'imputato); la Corte richiede motivazioni puntuali per eventuali riclassificazioni
- Le attenuanti generiche e le aggravanti devono essere bilanciate con motivazione espressa: il dispositivo della pena deve riflettere coerentemente la motivazione, altrimenti la Cassazione può disporre annullamento o rinvio per ricalcolo
- Impiecare per la prima volta in Cassazione censure che non sono state specificamente e tempestivamente svolte in appello espone a inammissibilità: la Corte di legittimità non sostituisce la funzione di motivazione/manutenzione del giudice d'appello
- L'inutilizzabilità di intercettazioni non autorizzate incide sul quadro probatorio; se elementi essenziali poggiano su captazioni non utilizzabili, può seguirne l'annullamento o la rideterminazione della qualificazione del reato
- Se la Cassazione annulla la partecipazione di uno o più associati, il giudice d'appello deve ricalcolare l'eventuale applicazione di aggravanti oggettive (es. art.74 comma 3) e le pene complessive, con nuova e chiara motivazione
- Nelle impugnazioni è fondamentale distinguere tra censure di diritto (vizi di motivazione manifesta, violazioni di norma) e proposte alternative di lettura dei fatti: per avere successo serve dimostrare la manifesta illogicità, il travisamento probatorio o la violazione normativa specifica
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