Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16478/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che, confermando (in parte riformando il primo grado) numerose condanne, ha ritenuto sussistente un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e ha qualificato vari reati fine ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (con riqualificazioni ai commi 1, 4 e 5 a seconda dei fatti). Le censure principali hanno riguardato: (i) difetto o genericità di motivazione del giudice di merito; (ii) insufficienza, fragilità o eccessiva congetturalità degli elementi indiziari (intercettazioni, tracciati GPS, celle telefoniche, riscontri sulle abitazioni e sugli spostamenti); (iii) erronea configurazione del reato associativo laddove sarebbe stato riconducibile solo il concorso nei singoli reati; (iv) errata applicazione delle fattispecie ex art.73 comma 5 vs comma 1 (cioè mancata prova di modalità di spaccio non professionali o di mera modica quantità); (v) illegittima attribuzione di aggravanti ex art. 74 (commi 3 e 4) — anche per questioni soggettive e per la presumibile disponibilità di armi o per la qualità del gruppo; (vi) inutilizzabilità di talune intercettazioni per mancanza di autorizzazione; (vii) errori nel calcolo e nella motivazione degli aumenti per continuazione e nella ponderazione tra attenuanti generiche e aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione, esaminati i numerosi ricorsi, in massima parte ha confermato la tenuta motivazionale della sentenza di merito e ha rigettato molte doglianze (più ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati). Tuttavia la Cassazione ha accolto alcuni specifici profili: - ha annullato senza rinvio la statuizione relativa alla partecipazione associativa nei confronti di Ferdinando La Forgia (capo 1) per insufficiente supporto probatorio in punto di intraneità; - ha annullato senza rinvio la condanna di Giuseppe Feroleto relativa al capo 13 (parte della vicenda sulla serra/coltivazione) per carenza motivazionale e di elementi probatori sul contributo soggettivo; - ha annullato con rinvio la decisione sull'eventuale partecipazione associativa di Ferdinando Marchio (occorre che la Corte territoriale riscriva la motivazione in relazione ai rilievi specifici sull'affitto dell'immobile in località Capo Bianco e sul relativo contributo); - ha annullato con rinvio la parte della decisione concernente la determinazione degli aumenti per continuazione in rapporto ad alcune statuizioni collegate a Francesco Ruggiero, disponendo che la Corte d'appello riformuli e motivi meglio le scelte sui singoli aumenti; - ha rilevato che, per effetto delle cancellazioni/parziali annullamenti, va riesaminata la sussistenza dell'aggravante oggettiva ex art. 74 comma 3 (numero degli associati) e che la Corte d'appello dovrà rideterminare le pene ove necessario; - ha dichiarato irrevocabili alcune pronunce di responsabilità per reati diversi dal capo 1 per specifici imputati (tra cui, in parte: Pantaleone Laratta, Antonio Gaetano, Gaetano Manica, Luigi Marino, Fabio Marino, Francesco Ruggiero), mentre ha disposto rinvii per gli aspetti indicati sopra. In sintesi: la maggior parte delle impugnazioni è stata respinta e la linea qualificativa dell'esistenza di un'organizzazione stabile è stata confermata per la maggior parte degli imputati; ma per singoli soggetti e singoli capi la Cassazione ha ravvisato vizi (difetto di specificità/motivazione o carenze probatorie) che hanno comportato annullamenti totali o parziali e rinvii per ricalcolo delle pene e per nuova motivazione su punti circoscritti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    La Corte ha esaminato se i singoli reati fine fossero riconducibili al comma 1 (attività di spaccio legata a singole condotte) oppure al comma 5 (reati finalizzati di maggior gravità/organizzazione); la valutazione richiede prova della modalità, della quantità e del ruolo soggettivo: la mancanza di tali elementi può portare a riqualificazioni o annullamenti parziali

  • d.P.R. 309/1990 art. 74

    Il giudice applica aggravanti specifiche per l'associazione; occorre verificare sia il requisito oggettivo (dimensione/gravità) sia quello soggettivo (grado di intraneità dei partecipanti). La Corte ha richiamato che la sussistenza dell'aggravante va motivata e che la sopravvenuta esclusione di alcuni associati può incidere sulla sua applicabilità

  • d.P.R. 309/1990 art. 75

    Norma richiamata per fattispecie collegate (es. rilevanza di altre norme in materia di stupefacenti e misure collegate); la Corte ha valutato omogeneità/disomogeneità di trattamenti sanzionatori fra reati collegati

  • d.lgs. 159/2011 art. 75

    Richiamata in relazione a reati connessi (anche per aumenti e per raffronto tra pene); la Corte ha chiesto motivazione specifica laddove la comparazione dei trattamenti appare disomogenea

  • cod. pen. art. 62

    Attenuante generica/di cui si è discusso: la Corte ha valutato il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti e ha verificato che il dispositivo rifletta coerentemente la motivazione

  • cod. proc. pen. art. 522

    Richiamata dalle difese per eccepire mutatio libelli / difetto di correlazione tra contestazione e decisione: la Corte ha ritenuto la questione in gran parte inammissibile perchè tardiva o infondata, spiegando che l'assoluzione di altri soggetti non comporta automaticamente mutatio libelli se la ricostruzione successiva rimane coerente

  • cod. proc. pen. art. 649

    Invocata dalle difese in tema di presunta duplicazione di punizione o di sovrapposizione di contestazioni (ne bis in idem/mutatio): la Corte ha distinto tra continuità di trattative e fatti autonomi, respingendo un'automatica sovrapposizione

  • cod. proc. pen. art. 125, 546

    art.125 comma 3; art.546 lett. e)

    Richiamati in relazione al vizio di motivazione: la Cassazione richiama che il giudice d'appello deve sanare i possibili vizi della sentenza di primo grado ma che la nullità totale non può essere dedotta automaticamente

  • cod. proc. pen. art. 129

    Richiamato in merito alla prova che deve sostenere le impugnazioni: la Cassazione verifica che in appello siano state sollevate e valutate le questioni rilevanti, diversamente le doglianze in cassazione possono essere inammissibili

  • cod. proc. pen. art. 616 e 624

    Art. 616 (provvedimenti sulla reiezione/inammissibilità) e art. 624 (irrevocabilità del giudizio di responsabilità) sono stati richiamati per dichiarare l'irrevocabilità di alcune condanne parzialmente confermate

Massime di principio

  • Per qualificare un'associazione per delinquere finalizzata agli stupefacenti (art.74 d.P.R. 309/90) non basta la ripetizione di singoli reati: serve un "quid pluris" organizzativo (mezzi, sedi, ruoli e continuità); la mera partecipazione occasionale o il semplice concorso in singoli episodi non sono sufficienti
  • Le intercettazioni, i riscontri di geolocalizzazione e l'uso di immobili come depositi, se letti unitariamente e con riscontri incrociati, possono costituire prova indiziaria solida; però ciascun passaggio (identificazione soggettiva, nesso causale, quantità/qualità della droga) deve essere motivato e non ricavato per mera analogia
  • La riqualificazione del singolo fatto tra art.73 comma 1 e comma 5 dipende da elementi oggettivi (modalità di spaccio, quantità, finalità commerciale) e soggettivi (ruolo e consapevolezza dell'imputato); la Corte richiede motivazioni puntuali per eventuali riclassificazioni
  • Le attenuanti generiche e le aggravanti devono essere bilanciate con motivazione espressa: il dispositivo della pena deve riflettere coerentemente la motivazione, altrimenti la Cassazione può disporre annullamento o rinvio per ricalcolo
  • Impiecare per la prima volta in Cassazione censure che non sono state specificamente e tempestivamente svolte in appello espone a inammissibilità: la Corte di legittimità non sostituisce la funzione di motivazione/manutenzione del giudice d'appello
  • L'inutilizzabilità di intercettazioni non autorizzate incide sul quadro probatorio; se elementi essenziali poggiano su captazioni non utilizzabili, può seguirne l'annullamento o la rideterminazione della qualificazione del reato
  • Se la Cassazione annulla la partecipazione di uno o più associati, il giudice d'appello deve ricalcolare l'eventuale applicazione di aggravanti oggettive (es. art.74 comma 3) e le pene complessive, con nuova e chiara motivazione
  • Nelle impugnazioni è fondamentale distinguere tra censure di diritto (vizi di motivazione manifesta, violazioni di norma) e proposte alternative di lettura dei fatti: per avere successo serve dimostrare la manifesta illogicità, il travisamento probatorio o la violazione normativa specifica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.