Sentenza n. 2684/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 265 del 14 marzo 2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 265, depositata il 14 marzo 2025 e passata in giudicato. La decisione aveva ordinato all’amministrazione scolastica di attribuire, mediante buoni elettronici di spesa, l’importo nominale complessivo di 1.500 euro per la Carta del docente relativa agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione e spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inottemperanza. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 28 luglio 2025 e, prima del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. L’amministrazione, costituitasi, non ha allegato di avere adempiuto né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando la Carta del docente e accreditandovi 1.500 euro per gli anni scolastici 2019/2020-2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione. Ha assegnato 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, per l’adempimento spontaneo. In caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega; il commissario dovrà intervenire, su istanza del ricorrente, entro gli ulteriori 60 giorni e riferire al Tribunale sull’attività svolta. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre i 60 giorni assegnati per adempiere; il commissario potrà provvedere anche al pagamento dell’eventuale penale maturata. Il Collegio ha escluso che la penalità fosse manifestamente iniqua, in ragione dell’ingiustificata protrazione dell’inadempimento, della non particolare complessità degli adempimenti e dell’assenza di ragioni ostative rappresentate dal Ministero. Spese di lite a carico dell’amministrazione, liquidate in 550 euro per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice (cfr. notifica effettuata il 28/7/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996);
Per l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione debitrice deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione; nella fattispecie il termine era decorso dopo la notificazione della sentenza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
che la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 –dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;
Le somme dovute in esecuzione del giudicato sono maggiorate, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, degli interessi o della rivalutazione secondo quanto riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
che invero, premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che il Ministero non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.);
La penalità di mora prevista in sede di ottemperanza può essere applicata anche alle decisioni di condanna al pagamento di somme di denaro. Nel caso concreto è legittima perché l’inadempimento è ingiustificato, gli adempimenti sono semplici e non sono state prospettate ragioni ostative, senza che ne derivi un effetto manifestamente iniquo.
art. 114, comma 4, lett. e), seconda parte, c.p.a.
che il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte); e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero dell’Istruzione per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il Commissario ad acta;
La penalità decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e opera fino all’adempimento spontaneo, ma non oltre il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, dopo il quale è previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 93 c.p.c.
condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore del legale di parte ricorrente indicato in epigrafe, dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
In caso di dichiarazione del difensore di essere antistatario, le spese di lite possono essere distratte in suo favore, secondo il rinvio dell’art. 39, comma 1, c.p.a. alla disciplina dell’art. 93 c.p.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
che il compenso per il Commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
L’eventuale compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con separato decreto secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto del docente alla Carta del docente, disponendo l’accredito degli importi dovuti e degli accessori stabiliti dal titolo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie; la sua applicazione non è manifestamente iniqua quando l’inadempimento è ingiustificato, gli adempimenti richiesti non sono complessi e l’amministrazione non indica ragioni ostative.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento spontaneo e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, prevedendone l’intervento sostitutivo dopo la scadenza del termine e su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora può essere limitata al periodo assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo quando, dopo tale termine, la parte può ottenere l’esecuzione mediante l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
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