Cassazione Penale, Sentenza n. 32919/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia difensiva e della cessazione della materia del contendere. Non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali né l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, in quanto la sopraggiunta mancanza d'interesse non è imputabile al ricorrente e non costituisce soccombenza.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri che aveva applicato gli arresti domiciliari. L'indagato era gravemente indiziato di: 1) detenzione di gr. 93,47 lordi di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) e 2) detenzione di 17 banconote da €100 completamente contraffatte (art. 455 c.p.). Il difensore non contestava i gravi indizi né le esigenze cautelari, ma denunciava violazione di legge sostenendo che il fatto relativo alla cocaina avrebbe dovuto essere qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5 (detenzione per uso personale) e che il Tribunale per il riesame non avrebbe effettuato la valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza. Prima dell'udienza il difensore ha depositato atto di rinuncia, riferendo la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell'ordinanza genetica.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nella vicenda i fatti relativi ai 93,47 g di cocaina sono stati inquadrati dal Tribunale nella fattispecie del comma 1 e la qualificazione non è stata contestata nel merito nel ricorso.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Fattispecie relativa alla detenzione per uso personale; il difensore aveva chiesto la riclassificazione del fatto sotto questo comma, reclamando una valutazione complessiva che portasse a escludere la finalità di spaccio.
Codice penale, art. 455
Norma che punisce la falsificazione e la detenzione di monete o banconote contraffatte; il possesso delle 17 banconote contraffatte è stato contestato in base a questa norma.
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. d
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Previsione invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando viene a mancare la materia del contendere per rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la rinuncia difensiva.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 29593/26/05/2021 (Lombardi)
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi
Principio secondo cui il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione, determinato da causa non imputabile al ricorrente, non configura una situazione di soccombenza e pertanto non comporta condanna alle spese o obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 31524/14/07/2004 (Litteri) e Sez. U, n. 7/25/06/1997 (Chiappetta)
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
Ulteriori precedenti delle Sezioni Unite richiamati a confermare il principio che la sopravvenuta mancanza d'interesse non equivale a soccombenza imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o la cessazione della materia del contendere determina inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., con esclusione del relativo esame di merito.
- Quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente, non si configura soccombenza: il ricorrente non va condannato alle spese né al versamento alla Cassa per le ammende.
- Le questioni di riclassificazione del fatto (es. distinguere tra art. 73 comma 1 e comma 5 d.P.R. 309/1990) richiedono una valutazione complessiva degli elementi obiettivi (quantità, imballaggi, modalità di detenzione, circostanze) e, se non affrontate nel merito per ragioni processuali, rimangono incise da incertezza procedurale.
- Se l'imputato non contesta i gravi indizi e le esigenze cautelari, un ricorso limitato alla sola ricostituzione giuridica del fatto deve dimostrare concretamente l'assenza di elementi sintomatici di traffico per avere chance di successo.
- In situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente la cessazione dell'interesse (se favorevole) o, al contrario, preservare l'interesse all'impugnazione finché non si è certi dell'effetto sopravvenuto, perché la rinuncia può impedire la pronuncia di merito su questioni rilevanti.
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