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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34500/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto di liquidazione dei compensi professionali maturati dal difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva proposto opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso quel decreto, ma il Tribunale di Roma l’aveva dichiarata inammissibile per tardività. Secondo il Tribunale, non risultava dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del visto del pubblico ministero desumibile dal registro informatico. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del SICID non provassero una valida comunicazione, pur essendo presente un indirizzo PEC; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata eseguita alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa. In ogni caso, la Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il Tribunale aveva deciso la questione di diritto in modo conforme all’orientamento della Cassazione. La Corte ha chiarito che l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia è soggetta al rito sommario e al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, opera comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Dunque, anche correggendo la motivazione del Tribunale, l’opposizione era comunque tardiva per decorso del termine lungo. Non sono state regolate le spese per la mancata costituzione dell’intimato e per la natura della parte ricorrente; inoltre non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    opposizione avverso il decreto di liquidazione

    il decreto di pagamento dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è opponibile mediante il rimedio previsto dall'art. 170.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    contro il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione, e il decreto va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia "sono regolate dal rito sommario"

    l'opposizione ai decreti in materia di spese di giustizia segue il rito sommario di cognizione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    il decreto di liquidazione è assimilato, ai fini dell'impugnazione, all'ordinanza del giudice monocratico appellabile ex art. 702-quater c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    in assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo d'impugnazione decorrente dalla pubblicazione del decreto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definibilità in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato.

  • art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato quale base per la declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 136 c.p.c.

    dedotto come norma violata in relazione alla rituale comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    dedotto come norma sul riparto dell'onere della prova in ordine alla comunicazione/conoscibilità dell'atto.

Massime di principio

  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • Se la comunicazione o notificazione manca, il termine per impugnare non resta sospeso, ma opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che il ricorso contenga una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua assenza integra autonoma causa di inammissibilità.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che investa una questione già decisa dal giudice di merito in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, salvo che siano dedotti profili idonei a superare il consolidato orientamento.
  • Nell’opposizione al decreto di liquidazione, la contestazione della regolarità della comunicazione non esonera dalla verifica del rispetto del termine lungo d’impugnazione quando la comunicazione non risulti provata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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