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Sentenza

Sentenza del 15/01/2018 n. 67 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Contraddittorio preventivo - Obbligo generalizzato - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'atto impositivo perché l'Ufficio, prima della sua notificazione, non lo aveva convocato per instaurare un contraddittorio preventivo. Secondo la contestazione, la mera trasmissione di un questionario non è sufficiente a garantire un confronto effettivo e non può essere sostituita dall'iniziativa autonoma del contribuente di presentare un'istanza di accertamento con adesione.

La decisione

La sentenza ha ritenuto sussistente un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. L'Ufficio deve consentire al contribuente, prima dell'adozione dell'atto impositivo, di fornire chiarimenti ed elementi utili alla verifica. La mancata attivazione del contraddittorio integra una violazione del principio del giusto procedimento amministrativo; né il questionario né la possibilità di presentare spontaneamente un'istanza di accertamento con adesione sono strumenti idonei a sanare tale omissione. L'accertamento risulta quindi censurabile per violazione del contraddittorio preventivo.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio costituisce ormai principio fondamentale dell'ordinamento

    Prima di notificare l'atto impositivo, l'Amministrazione deve mettere il contribuente in condizione di conoscere le contestazioni e di fornire osservazioni, documenti e chiarimenti.

  • Principio del giusto procedimento amministrativo

    La mancata attivazione del contraddittorio viola pertanto il principio del giusto procedimento amministrativo

    Il confronto preventivo è considerato una garanzia procedimentale essenziale, la cui omissione incide sulla legittimità dell'atto impositivo.

  • Accertamento con adesione

    La tesi che il contribuente avrebbe potuto proporre di propria iniziativa l'istanza di accertamento con adesione non può sanare la mancanza dell'invito al contraddittorio

    L'eventuale possibilità di attivare autonomamente l'accertamento con adesione non sostituisce l'obbligo dell'Ufficio di convocare preventivamente il contribuente.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione intende emettere un atto impositivo, il contribuente deve essere posto, di regola, nella condizione di interloquire prima della notifica.
  • La richiesta di dati tramite questionario, da sola, non equivale necessariamente a un contraddittorio preventivo effettivo, soprattutto se non consente un confronto specifico sulle conclusioni dell'Ufficio.
  • L'onere di attivare il contraddittorio grava sull'Amministrazione e non può essere trasferito sul contribuente mediante il richiamo alla possibilità di presentare spontaneamente un'istanza di adesione.
  • In una situazione analoga, occorre verificare se l'Ufficio abbia formalmente invitato il contribuente al confronto prima dell'atto e se gli abbia concesso una concreta possibilità di presentare osservazioni; in mancanza, l'atto può essere contestato per vizio procedimentale.
  • La portata generalizzata del principio deve comunque essere verificata alla luce della specifica disciplina applicabile al tipo di accertamento e delle eventuali eccezioni previste dalla legge.

Testo integrale

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