Sentenza n. 997/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento – della Decreto dello Sportello unico per l'immigrazione di Roma a firma del Viceprefetto aggiunto del -OMISSIS- prot. Comunicazione M_T PR_RMSUI -OMISSIS--OMISSIS- Riferimento pratica P-RM/L/NL2020/-OMISSIS-RM-OMISSIS- di archiviazione della domanda di emersione del lavoro irregolare presentata da -OMISSIS- favore di -OMISSIS- (all. 1); – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito; per l'accertamento dei presupposti del procedimento di emersione e le condizioni per la stipula del contratto di soggiorno e per il rilascio del permesso di soggiorno per il lavoratore; per la condanna dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 30 comma 1; 31 comma 1 e 3; 34 comma 1 lett. c) c.p.a., a convocare, entro trenta giorni, la ricorrente e il lavoratore ad una nuova data di incontro per riavviare la procedura di rilascio del titolo richiesto e per la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno a -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di archiviazione della domanda di emersione del lavoro irregolare per asserita assenza ingiustificata delle parti alla convocazione
Esito
Favorevole al ricorrente (datrice e lavoratrice)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l'erroneità, la violazione e falsa applicazione dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, e dell'art. 9 del d.m. 27 maggio 2020, nonché erronea motivazione, eccesso di potere e sviamento. L'amministrazione aveva ritenuto che entrambe le parti fossero assenti senza giustificato motivo alla convocazione del 9 agosto 2022 per la definizione della procedura di emersione. La lavoratrice, invece, si era presentata e aveva prodotto il biglietto aereo della datrice di lavoro, comprovante un viaggio già programmato e non rinviabile negli Stati Uniti, quale giustificazione documentata dell'assenza della datrice. Le ricorrenti hanno inoltre riferito che una precedente convocazione del 29 luglio 2022 non si era svolta perché gli uffici erano chiusi e che, per il successivo appuntamento, la datrice aveva rappresentato la propria impossibilità a presenziare. La richiesta di riesame in autotutela presentata dalla datrice non aveva ricevuto risposta. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, che avrebbe impedito alle ricorrenti di dimostrare in sede procedimentale il giustificato motivo dell'assenza.
La decisione
Il TAR ha accolto congiuntamente i motivi, ritenendoli connessi. Ha rilevato che l'amministrazione non aveva contestato il fatto che la lavoratrice si fosse presentata alla convocazione e avesse esibito il biglietto aereo relativo al viaggio della datrice di lavoro. Tale documentazione dimostrava un giustificato e documentato impedimento, sicché il decreto era fondato su un travisamento dei presupposti di fatto. Il giudice ha inoltre ritenuto illegittima l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché le ricorrenti, quali destinatarie degli effetti diretti del provvedimento, avrebbero potuto esercitare utilmente le garanzie partecipative e fornire chiarimenti sulla giustificazione dell'assenza. Il provvedimento di archiviazione è stato annullato e l'amministrazione è stata obbligata a fissare, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, una nuova convocazione delle ricorrenti per la definizione della procedura. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare oggetto del giudizio.
art. 9 d.m. 27 maggio 2020
Richiamato quale disciplina attuativa della procedura di emersione e della convocazione delle parti.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto deve essere comunicato prima dell'adozione dell'archiviazione quando consenta ai destinatari degli effetti diretti del provvedimento di esercitare utilmente le garanzie partecipative.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente, a seguito dell'annullamento, di imporre all'amministrazione la riedizione dell'attività procedimentale mediante una nuova convocazione entro il termine stabilito dal giudice.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- In una procedura di emersione del lavoro irregolare, l'archiviazione fondata sull'asserita assenza ingiustificata delle parti è illegittima quando dagli atti risulti che una delle parti si è presentata e ha documentato il giustificato impedimento dell'altra; l'erronea ricostruzione di tali circostanze integra travisamento dei presupposti di fatto.
- Il preavviso di rigetto deve essere comunicato, nell'ambito della procedura di emersione, sia al datore di lavoro sia al lavoratore straniero quando entrambi siano destinatari degli effetti diretti dell'archiviazione e possano fornire elementi idonei a incidere sulla decisione finale.
- L'omissione del preavviso di rigetto determina una lesione sostanziale delle garanzie partecipative quando il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto consentire al destinatario di dimostrare il giustificato motivo dell'assenza e condurre a una diversa definizione della procedura.
- L'annullamento del provvedimento di archiviazione della procedura di emersione può comportare l'obbligo dell'amministrazione di fissare una nuova convocazione delle parti entro il termine stabilito dal giudice, per la riedizione del procedimento.
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