Sentenza n. 3014/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1111/2024, pubblicata in data 8/11/2024 e resa in relazione al giudizio n. 1546/2024 di R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e disposto l'accredito di 1.500 euro, oltre alla condanna alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1111/2024, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente 1.500 euro e a pagare 1.030 euro per spese di lite, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inesecuzione integrale della pronuncia, sia quanto all'accredito del bonus docente sia quanto alle spese legali, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la proponibilità del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., la tempestività del deposito secondo il rito camerale, la formazione del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto non eseguito il giudicato nella parte relativa all'accredito di 1.500 euro sulla Carta elettronica del docente e ha ordinato al Ministero di provvedervi entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale è stato determinato in 500 euro, comprensivi di ogni onere e spesa, a carico del Ministero. La domanda relativa al pagamento delle spese di lite della sentenza civile è stata respinta, poiché, in presenza di distrazione delle spese, la legittimazione al recupero coattivo spetta esclusivamente all'avvocato distrattario e non alla parte assistita; i difensori non erano parti del giudizio di ottemperanza. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Il giudizio amministrativo di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso
Nel rito camerale di ottemperanza devono essere rispettati i termini processuali dimezzati previsti dalla disposizione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La regolarità del giudizio di ottemperanza richiede, tra l'altro, la comprovata esistenza del giudicato e il rispetto delle condizioni processuali previste.
art. 115, comma 2, c.p.a.
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale può valere come titolo esecutivo senza necessità della formula esecutiva.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
nomina [...] quale Commissario ad acta
In sede di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione e fissare le modalità e i termini dell'intervento sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione [...] non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
L'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2697 c.c.
onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato
Grava sull'amministrazione debitrice l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo del diritto riconosciuto dal giudicato.
art. 1 l. 13 luglio 2015, n. 107
beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice ordinario; il TAR ne ordina l'attuazione nei limiti stabiliti dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti a esse equiparati.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione debitrice l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo esecutivo e dal giudicato.
- Quando il giudicato del giudice ordinario impone a una pubblica amministrazione l'accredito di una somma su uno specifico beneficio o strumento elettronico, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- In caso di distrazione delle spese legali disposta nella sentenza da eseguire, la legittimazione al recupero coattivo del credito relativo alle spese spetta all'avvocato distrattario e non alla parte assistita; quest'ultima non può quindi ottenere l'ottemperanza su tale capo se il professionista non è parte del giudizio.
- L'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro presuppone la notificazione del titolo esecutivo e l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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