Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3014/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1111/2024, pubblicata in data 8/11/2024 e resa in relazione al giudizio n. 1546/2024 di R.G.;

Giustizia amministrativa202502695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e disposto l'accredito di 1.500 euro, oltre alla condanna alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1111/2024, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente 1.500 euro e a pagare 1.030 euro per spese di lite, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inesecuzione integrale della pronuncia, sia quanto all'accredito del bonus docente sia quanto alle spese legali, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la proponibilità del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., la tempestività del deposito secondo il rito camerale, la formazione del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto non eseguito il giudicato nella parte relativa all'accredito di 1.500 euro sulla Carta elettronica del docente e ha ordinato al Ministero di provvedervi entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale è stato determinato in 500 euro, comprensivi di ogni onere e spesa, a carico del Ministero. La domanda relativa al pagamento delle spese di lite della sentenza civile è stata respinta, poiché, in presenza di distrazione delle spese, la legittimazione al recupero coattivo spetta esclusivamente all'avvocato distrattario e non alla parte assistita; i difensori non erano parti del giudizio di ottemperanza. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il giudizio amministrativo di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso

    Nel rito camerale di ottemperanza devono essere rispettati i termini processuali dimezzati previsti dalla disposizione.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La regolarità del giudizio di ottemperanza richiede, tra l'altro, la comprovata esistenza del giudicato e il rispetto delle condizioni processuali previste.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva

    La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale può valere come titolo esecutivo senza necessità della formula esecutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    nomina [...] quale Commissario ad acta

    In sede di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione e fissare le modalità e i termini dell'intervento sostitutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione [...] non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo

    L'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato

    Grava sull'amministrazione debitrice l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo del diritto riconosciuto dal giudicato.

  • art. 1 l. 13 luglio 2015, n. 107

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice ordinario; il TAR ne ordina l'attuazione nei limiti stabiliti dal giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti a esse equiparati.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione debitrice l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo esecutivo e dal giudicato.
  • Quando il giudicato del giudice ordinario impone a una pubblica amministrazione l'accredito di una somma su uno specifico beneficio o strumento elettronico, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • In caso di distrazione delle spese legali disposta nella sentenza da eseguire, la legittimazione al recupero coattivo del credito relativo alle spese spetta all'avvocato distrattario e non alla parte assistita; quest'ultima non può quindi ottenere l'ottemperanza su tale capo se il professionista non è parte del giudizio.
  • L'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro presuppone la notificazione del titolo esecutivo e l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.