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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 2259 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TASSE AUTOMOBILISTICHE - CONTRATTO DI LEASING - Soggettività passiva - Spetta all'utilizzatore - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la soggettività passiva per il pagamento della tassa automobilistica relativa a un veicolo concesso in leasing: si discute se l’obbligo ricada sulla società di leasing oppure sull’utilizzatore. Il testo fornito non specifica l’atto impugnato, le parti, gli importi, le date o i motivi specifici dedotti nel giudizio.

La decisione

È affermato che, per i periodi compresi nella durata del leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore. La società di leasing può rispondere in solido soltanto se abbia effettuato, secondo le modalità stabilite dall’ente competente, il pagamento cumulativo delle tasse dovute in luogo degli utilizzatori. La disposizione interpretativa ha chiarito le incertezze pregresse; il testo fornito non indica l’esito processuale concreto, il giudice, le spese o eventuali statuizioni accessorie.

Norme richiamate

  • Art. 9-bis della legge n. 125/2015

    L'art. 9bis l. 125/2015 dispone che l'art. 5, comma 29, l. 28/02/1983 n. 53, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

    La norma di interpretazione autentica individua nell’utilizzatore l’unico debitore della tassa automobilistica durante il leasing. La società di leasing è solidalmente responsabile solo quando abbia effettuato il pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori secondo le modalità previste dall’ente competente.

  • Art. 5, comma 29, della legge 28 febbraio 1983, n. 53

    L'art. 9bis l. 125/2015 dispone che l'art. 5, comma 29, l. 28/02/1983 n. 53, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.

    La disposizione, come autenticamente interpretata dall’art. 9-bis della legge n. 125/2015, pone l’obbligo tributario a carico dell’utilizzatore del veicolo concesso in leasing.

Massime di principio

  • Nel leasing, per la tassa automobilistica relativa ai periodi di durata del contratto, il debitore è di regola l’utilizzatore, non la società proprietaria del veicolo.
  • La responsabilità solidale della società di leasing non è automatica: sussiste soltanto se la società ha effettuato il pagamento cumulativo delle tasse al posto degli utilizzatori, secondo le modalità stabilite dall’ente competente.
  • La norma interpretativa chiarisce il significato della disciplina previgente e risolve le incertezze interpretative sorte prima della sua entrata in vigore.

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