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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20713/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Un istituto di credito ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e di alcuni garanti fideiussori omnibus, entro il limite di euro 230.000, per uno scoperto di conto corrente. I fideiussori proposero opposizione, chiedendo anche la cancellazione dell’ipoteca giudiziale; l’opposizione fu rigettata e la decisione confermata in appello. In cassazione i garanti formularono sette motivi: 1) nullità/invalidità della clausola di deroga della competenza territoriale ex art. 1341, co. 2, c.c., per mancata chiara indicazione dell’esclusività e per asserita scarsa evidenza grafica; 2) nullità della sentenza per incompetenza territoriale del giudice di Biella, invocando i fori generali e speciali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile la questione di nullità della fideiussione per intesa restrittiva della concorrenza (schema ABI); 4) omesso esame di fatto decisivo, deducendo che le clausole del contratto riproducevano quelle censurate dalla Banca d’Italia nel provvedimento n. 55/2005; 5) violazione dell’art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avesse concesso nuovo credito alla debitrice senza autorizzazione dei garanti, aggravandone la posizione; 6) ulteriore violazione dell’art. 1956 c.c. e degli artt. 1341, 1375 e 2729 c.c., contestando la rilevanza dell’obbligo informativo del fideiussore e dei legami familiari/societari come indici di conoscenza della crisi del debitore; 7) violazione dei criteri interpretativi contrattuali, perché il contratto sarebbe stato una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha respinti, ritenendo valida la clausola di foro esclusivo di Biella; ha respinto anche il terzo e il quarto, confermando l’inammissibilità della questione antitrust perché fondata su fatti non tempestivamente allegati e prodotti; ha rigettato il quinto e il sesto, affermando che l’art. 1956 c.c. richiede la prova, a carico del fideiussore, dei presupposti della liberazione e che, nel caso concreto, l’ulteriore affidamento del 2011 non aveva aggravato una posizione già oltre il limite garantito, oltre al fatto che i garanti dovevano considerarsi consapevoli della situazione del debitore per vincoli societari e familiari; ha infine rigettato il settimo, qualificando la garanzia come contratto autonomo di garanzia sulla base della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni". Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la clausola contrattuale che attribuiva competenza esclusiva al foro di Biella, escludendo la nullità dedotta e la competenza del Tribunale di Bologna; ha confermato l’inammissibilità della doglianza sulla nullità antitrust della fideiussione, perché proposta tardivamente e senza la necessaria allegazione/prova dei fatti costitutivi; ha escluso la violazione dell’art. 1956 c.c., osservando che spettava ai garanti provare i presupposti della loro liberazione e che, in concreto, l’operazione bancaria contestata non aveva aggravato una posizione già oltre il limite garantito, oltre a reputare plausibile la conoscenza della crisi della debitrice per i rapporti societari e familiari; ha infine condiviso la qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia in ragione della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1341, secondo comma, c.c.

    La clausola di foro esclusivo, se chiaramente formulata e specificamente approvata, è valida; la necessità della doppia sottoscrizione serve a richiamare l’attenzione del contraente sulle clausole vessatorie.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato per la validità della clausola predisposta in modulo e sottoscritta specificamente.

  • art. 2697 c.c.

    I ricorrenti lo invocavano in tema di onere della prova; la Corte ha ribadito che, per la liberazione ex art. 1956 c.c., l’onere probatorio grava sul fideiussore.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza che la Corte vi ravvisasse violazioni decisive.

  • artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

    Inoperanti una volta accertata la validità di un foro convenzionale esclusivo.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotti fatti costitutivi nuovi a sostegno di una nullità contrattuale già tardivamente dedotta.

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore presuppone la prova che il creditore, dopo la fideiussione per obbligazioni future, abbia concesso nuovo credito al terzo senza autorizzazione, pur conoscendone il peggioramento economico; la clausola di obbligo informativo e la conoscenza presunta delle difficoltà possono escluderne l’operatività.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per il canone di buona fede nell’esecuzione del rapporto di garanzia.

  • art. 1362 c.c.

    Il ricorso per cassazione che denuncia violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente contrappositiva.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in chiave di interpretazione secondo buona fede, ma non ritenuto violato.

  • art. 1419 c.c.

    Le clausole contrarie all’intesa anticoncorrenziale sono nulle; la nullità colpisce di regola le singole clausole e non necessariamente l’intero contratto.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990

    Le clausole riproduttive di uno schema negoziale anticoncorrenziale sono nulle in quanto attuative dell’intesa vietata.

  • art. 2, comma 3, L. 287/1990

    La nullità delle clausole che applicano l’intesa vietata opera salvo diversa volontà delle parti e nei limiti consentiti dall’art. 1419 c.c.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato in relazione alla nullità delle clausole che riproducono intese restrittive della concorrenza.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    La rilevazione officiosa della nullità richiede il contraddittorio sui fatti già introdotti tempestivamente in causa.

Massime di principio

  • La clausola di deroga della competenza territoriale è valida quando risulti una volontà non equivoca delle parti di attribuire carattere esclusivo al foro prescelto; la mera designazione di un foro non basta solo se manca l’esclusività espressa.
  • Una nullità contrattuale rilevabile d’ufficio può essere esaminata in ogni stato e grado solo in diritto sui fatti già tempestivamente allegati e provati; non è consentito introdurre in appello nuovi fatti costitutivi della nullità sotto la veste del rilievo officioso.
  • Nei contratti di fideiussione per obbligazioni future, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c. richiede che il fideiussore provi la concessione di nuovo credito senza la sua autorizzazione, nonostante la banca conoscesse il peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
  • L’operatività dell’art. 1956 c.c. può essere esclusa quando il credito successivamente concesso non aggravi la posizione del garante perché si limita a coprire un’esposizione già esistente e superiore al limite della garanzia.
  • L’esistenza di legami societari o familiari tra garante e debitore può concorrere, insieme ad altri elementi concreti, a fondare la conoscenza presunta delle difficoltà economiche del debitore da parte del fideiussore.
  • La clausola che impone al fideiussore un obbligo di informarsi sulle condizioni patrimoniali del debitore non è di per sé vessatoria se non si traduce in rinuncia all’art. 1956 c.c. e resta compatibile con buona fede e correttezza.
  • La clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" è un indice qualificato del contratto autonomo di garanzia; in tal caso l’obbligazione del garante è autonoma rispetto a quella principale e non segue la logica accessoria della fideiussione.
  • Per denunciare con successo in cassazione la violazione delle regole di interpretazione contrattuale non basta opporre una lettura diversa del testo: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoCompetenzaImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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