Cassazione Penale, Ordinanza n. 19799/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di condanna per evasione pronunciata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. Sosteneva, con un unico motivo, che nel secondo episodio di evasione, avvenuto il 25 agosto 2016, avrebbe dovuto trovare applicazione l'attenuante prevista dall'art. 385, quarto comma, c.p., perché si era recato presso la caserma dei Carabinieri. La Corte ha però ritenuto che la censura fosse infondata, richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui integra comunque il reato la volontaria allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e la successiva presentazione ai Carabinieri, anche se finalizzata a farsi ricondurre in carcere, poiché per il dolo generico è sufficiente la consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, restando irrilevanti i motivi dell'allontanamento. Ha inoltre osservato che il secondo episodio era stato unificato con il vincolo della continuazione a quello del giorno precedente, con un aumento di pena contenuto.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La norma sull'evasione richiede, per la configurabilità del dolo generico, la consapevolezza e volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione; i motivi dell'allontanamento e la successiva presentazione alla forza pubblica non escludono il reato. L'attenuante invocata non è stata riconosciuta sulla base dei fatti esaminati.
art. 385, quarto comma, c.p.
È stata invocata dalla difesa come attenuante, ma la Corte ha escluso che, nel caso concreto, ne ricorressero i presupposti.
Massime di principio
- Integra il reato di evasione la volontaria uscita dal luogo di restrizione domiciliare, anche quando l'agente si rechi subito dopo presso una caserma dei Carabinieri per farsi ricondurre in carcere, poiché tale condotta non elimina la consumazione del reato.
- Ai fini dell'evasione, il dolo generico consiste nella mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio; sono irrilevanti i motivi soggettivi che hanno indotto l'allontanamento.
- La presentazione spontanea alla polizia o ai Carabinieri dopo l'allontanamento non esclude automaticamente l'evasione né impone il riconoscimento dell'attenuante invocata, se il fatto tipico si è già perfezionato.
- Quando il motivo di ricorso si risolve in una critica manifestamente infondata rispetto a un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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