Cassazione Penale, Ordinanza n. 10655/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. I motivi di impugnazione contestavano la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p. e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha rilevato che le censure erano prive di specificità, perché generiche e non correlate alla struttura argomentativa della decisione impugnata, e che in sostanza miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite nel giudizio di legittimità. In particolare, la motivazione d'appello aveva già esaminato e respinto le doglianze difensive, valorizzando gli indici di provenienza illecita della merce, le modalità di acquisto, il comportamento successivo dell'imputato e la sua qualità professionale di imprenditore agricolo, ritenendo così integrato il dolo di ricettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non specifici e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la Corte territoriale aveva correttamente sussunto il fatto nell'art. 648 c.p., con motivazione logica e giuridicamente adeguata sul dolo di ricettazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La norma sulla ricettazione è stata ritenuta correttamente applicata al fatto, sulla base della prova del dolo desunta da plurimi indici sintomatici della provenienza illecita dei beni e dall'assenza di una valida giustificazione dell'acquisto.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione, i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza un vero confronto critico, integra inammissibilità.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la denuncia di specifici e decisivi travisamenti del compendio processuale.
- La prova del dolo nella ricettazione può essere desunta da elementi indiziari complessivi, quali le modalità di acquisto, il comportamento successivo dell'agente, la presenza di plurimi indici di illiceità della provenienza del bene e l'assenza di spiegazioni plausibili sull'acquisto.
- La qualificazione del fatto come ricettazione è corretta quando il giudice di merito abbia logicamente e giuridicamente valorizzato elementi idonei a rappresentare la consapevolezza, o quanto meno la percezione della probabile provenienza delittuosa dei beni.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione riguarda la coerenza strutturale della sentenza impugnata, non la sostituzione del proprio apprezzamento a quello compiuto dai giudici di merito.
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