Sentenza del 09/01/2017 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La prova documentale dell'inesistenza parziale di un costo sposta l'onere della prova contraria in capo al contribuente. Se la società che ha dedotto il costo (rilevato come) inesistente si caratterizza per una ristretta base sociale, il maggior reddito determinato può essere imputato pro quota in capo ai singoli soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al 2009 contestando, tra l'altro, la tardività dell'azione accertativa, l'insufficiente motivazione degli atti, l'utilizzo di documentazione riferita alla società sportiva ASD R. M. e l'erroneità del recupero fiscale. Nel merito ha sostenuto l'effettività delle sponsorizzazioni, la legittimità della deduzione dei relativi costi e della detrazione IVA, nonché l'illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili ai soci. È stata inoltre contestata la qualificazione come bene personale o patrimoniale dell'immobile di lusso con piscina locato al socio-amministratore e il conseguente recupero dell'IVA sui lavori di ristrutturazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata, mediante documentazione extracontabile rinvenuta presso la società sportiva, la restituzione in nero del 75% degli importi fatturati per sponsorizzazioni; pertanto, anche se una parte delle prestazioni fosse stata effettivamente svolta, il prezzo risultava parzialmente simulato e i costi erano indeducibili, con conseguente negazione della detrazione IVA. Ha inoltre ritenuto legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, data la base sociale ristretta e familiare, e ha qualificato la villa come bene patrimoniale destinato al godimento del socio, non come bene-merce dell'impresa. È stato quindi confermato il recupero dell'IVA relativa ai lavori e il maggior reddito imputato al socio. L'appellante è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 4.800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 43 D.P.R. n. 600/1973
La difesa sosteneva che l'Ufficio non potesse beneficiare del raddoppio dei termini previsto in presenza di fatti penalmente rilevanti.
Il giudice ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini quando gli elementi acquisiti rendano ragionevolmente configurabile un reato tributario e impongano la denuncia penale, senza che rilevi l'esito del successivo procedimento penale.
Art. 32 D.P.R. n. 600/1973
Le informazioni e la documentazione acquisite dall'Amministrazione finanziaria, comprese quelle extracontabili, possono fondare l'accertamento analitico-induttivo.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
La presenza di elementi documentali obiettivamente falsi o inattendibili legittima la rettifica analitico-induttiva e trasferisce sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria specifica e attendibile.
Art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale fondamento dell'accertamento parziale basato sugli elementi emersi dai controlli fiscali.
Art. 14, comma 4-bis, Legge n. 537/1993
I costi riferiti a operazioni inesistenti, anche parzialmente o quanto al prezzo, non possono essere dedotti; il contribuente deve dimostrare l'effettività, l'inerenza e la corretta competenza del costo.
Art. 54, commi 5 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è richiamata a sostegno del recupero IVA derivante da fatture relative a operazioni inesistenti o con corrispettivo artificiosamente gonfiato.
Art. 90 Legge n. 289/2002
L'iscrizione di un ente sportivo al CONI non crea una presunzione assoluta di genuinità fiscale delle sponsorizzazioni né impedisce all'Amministrazione di verificare l'effettività e l'importo delle prestazioni.
Art. 38, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
È richiamato per la legittimità dell'accertamento del reddito di capitale attribuito al socio in proporzione alla partecipazione posseduta.
Art. 2263, comma 1, Codice civile
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti.
La norma consente di determinare la quota presunta di utili spettante a ciascun socio in proporzione alla partecipazione, salvo prova contraria.
Art. 10, comma 1, n. 8, D.P.R. n. 633/1972
La locazione abitativa dell'immobile è stata ricondotta a un'operazione esente IVA, con conseguente limitazione o esclusione della detraibilità dell'IVA assolta sui costi di costruzione o ristrutturazione.
Art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
L'avviso può richiamare altri atti senza allegarli integralmente quando ne riproduca il contenuto essenziale necessario alla difesa o quando tali atti siano già conosciuti dal contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione produce documentazione extracontabile specifica e riferibile al contribuente, dalla quale emerge che un prezzo è stato gonfiato o parzialmente restituito, l'accertamento può essere fondato anche se la prestazione sottostante è stata in parte realmente eseguita.
- Il contribuente deve dimostrare con elementi oggettivi non solo l'esistenza della prestazione, ma anche la congruità dell'importo fatturato, l'effettività dei pagamenti e, nei casi di fatture soggettivamente inesistenti, la propria buona fede. Fotografie generiche, pagamenti tracciati o mera ricezione della prestazione possono non essere sufficienti.
- L'affiliazione o iscrizione di un ente sportivo a un organismo riconosciuto non rende automaticamente deducibili le sponsorizzazioni né impedisce i controlli fiscali sulla loro effettività e sul loro prezzo.
- Nelle società con base sociale ristretta, soprattutto se familiare e con soci amministratori, l'accertamento di utili extracontabili può comportare la presunzione della loro distribuzione ai soci nello stesso periodo d'imposta e in proporzione alle quote, salvo prova concreta di una diversa destinazione.
- La presunzione di distribuzione degli utili non opera in modo assoluto: il socio può contrastarla dimostrando, con elementi specifici, che gli utili non sono stati distribuiti o sono stati destinati a finalità diverse.
- Un immobile di lusso destinato al godimento personale del socio-amministratore e della sua famiglia tende a essere qualificato come bene patrimoniale, non come bene-merce, anche se l'oggetto sociale include la costruzione o locazione di immobili.
- Per detrarre l'IVA sui costi relativi a un immobile occorre dimostrare l'inerenza concreta all'attività economica. La mera previsione statutaria dell'attività immobiliare o la successiva formalizzazione di un contratto di locazione non sono necessariamente sufficienti.
- Il richiamo al raddoppio dei termini di accertamento può essere legittimo quando, al momento dei controlli, emergano elementi idonei a rendere configurabile un reato tributario e sussista l'obbligo di denuncia.
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