Cassazione Penale, Ordinanza n. 27767/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico di lunghezza totale pari a 21 cm, con lama di 9 cm, integrando il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata illegittimamente respinta, poiché il comportamento non sarebbe stato abituale e la condotta avrebbe avuto minima o nulla capacità offensiva; dall'altro, ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello non avesse valorizzato adeguatamente gli elementi favorevoli alla sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla particolare tenuità del fatto, perché l'abitualità del comportamento era stata desunta da plurimi precedenti penali, tra cui diversi reati in materia di stupefacenti, un precedente per ricettazione e un precedente specifico per un reato previsto dalla legge sulle armi. Ha inoltre giudicato inammissibile la censura sulle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo richiamando il contesto del rinvenimento del coltello, facilmente accessibile e utilizzabile, la pericolosità potenziale della condotta e i precedenti penali dell'imputato, in assenza di elementi positivi di segno contrario. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice applicata al porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico fuori dall'abitazione
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa per l'abitualità della condotta desunta dai precedenti penali
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente
art. 133 c.p.
parametro di valutazione degli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche
art. 23, legge n. 110 del 1975
richiamato come precedente specifico ai fini della valutazione dell'abitualità del comportamento
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice desuma l'abitualità del comportamento da un quadro di precedenti penali plurimi e significativi, anche se il singolo episodio presenta modesta offensività.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sull'abitualità non richiede necessariamente una reiterazione della stessa identica condotta, essendo sufficiente un complesso di precedenti da cui emerga una stabilità criminosa incompatibile con il beneficio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi, anche solo in via prevalente, un elemento sfavorevole tratto dall'art. 133 c.p., come la pericolosità concreta della condotta, la personalità dell'imputato e i suoi precedenti penali.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera richiesta di rivalutazione del merito, specie quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e non illogica.
- La localizzazione dell'oggetto offensivo in un luogo facilmente raggiungibile e immediatamente utilizzabile può incidere negativamente sia sul giudizio di offensività in concreto sia sulla valutazione del trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27700/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27753/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27756/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27758/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27759/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27760/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →