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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17599/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di respingimento, deducendo in particolare di non essere stato previamente e compiutamente informato della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale. Il Giudice di pace ha rigettato l'impugnazione rilevando che non risultava proposta alcuna domanda di asilo e che non emergeva una condizione di inespellibilità. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 142 del 2015, in relazione al dovere di informazione sulle procedure per ottenere la protezione internazionale, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito non aveva acquisito né esaminato il foglio notizie e non aveva verificato se l'informativa fosse stata effettivamente resa, nei tempi, con le modalità e nella lingua comprensibile all'interessato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, gli stranieri condotti presso i punti di crisi devono ricevere un'informativa completa ed effettiva sulla protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito, e che tale obbligo sussiste anche se lo straniero non abbia manifestato spontaneamente la volontà di chiedere asilo. Ha inoltre precisato che non basta un richiamo generico, nel decreto di respingimento, all'avvenuta informazione, se non risultano dagli atti elementi concreti su tempi, modalità, lingua e presenza di interprete o mediatore. Poiché il giudice di pace non aveva valutato le allegazioni del ricorrente sull'assenza di un effettivo adempimento dell'obbligo informativo, l'ordinanza è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Agrigento, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 286 del 1998

    impone agli stranieri condotti presso gli appositi punti di crisi un'informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito; l'obbligo sussiste anche in assenza di una previa manifestazione di volontà di chiedere asilo.

  • artt. 1, comma 2, e 3 d.lgs. n. 142 del 2015

    sono richiamati come norme di attuazione della direttiva 2013/32/UE in tema di dovere di informazione sulle procedure per ottenere la protezione internazionale.

Massime di principio

  • L'obbligo informativo in materia di protezione internazionale deve essere assolto in modo completo, effettivo e preventivo, e non può dirsi soddisfatto dalla sola mancanza di una richiesta di asilo da parte dello straniero.
  • Ai fini della validità del provvedimento di respingimento, il giudice deve verificare in concreto se l'informativa sia stata effettivamente resa, acquisendo e valutando gli atti rilevanti, compreso il foglio notizie, ove contestato dall'interessato.
  • Una dichiarazione del provvedimento amministrativo che affermi in termini generici l'avvenuta informazione non è sufficiente se non è corroborata da elementi specifici sui tempi, sulle modalità, sulla lingua utilizzata e sull'eventuale presenza di interprete o mediatore culturale.
  • Il silenzio dello straniero, o una dichiarazione incompatibile con la volontà di chiedere protezione, non può essere valorizzato contro di lui se non risulta previamente adempiuto l'obbligo di informazione in modo comprensibile e verificabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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