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Sentenza

Sentenza n. 505/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione: a) del Decreto prot. n. 0077483 del 02.12.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale, tenuto conto delle rettifiche apportate in autotutela dalla Commissione giudicatrice a seguito dei reclami per rettifica di punteggio pervenuti dopo la pubblicazione della graduatoria di merito per la Regione Campania avvenuta con Decreto prot. n. 72337 del 14.11.2024, è stata modificata e sostituita quest’ultima, approvandosi la nuova graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, nonché della graduatoria stessa, allegata al predetto decreto di approvazione e di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui non include più la ricorrente nel novero dei vincitori della procedura concorsuale, a causa della decurtazione del punteggio ulteriore di 12.5 contemplato al punto B.4.1 della tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per coloro che siano inseriti nella graduatoria di merito ovvero abbiano superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, al quale essa ricorrente aveva diritto essendo risultata idonea non vincitrice del concorso ordinario bandito con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., relativamente alla classe di concorso AB25 su posto comune, come ritualmente dichiarato nella domanda di partecipazione, che, riconosciutole invece all’esito della pubblicazione della prima graduatoria di merito in data 14.11.2024, aveva consentito alla stessa di essere collocata nella detta graduatoria tra i vincitori della proceduta concorsuale de qua alla posizione n. 9, su n. 21 posti messi a bando, con l’attribuzione del punteggio totale di 237.25, di cui punti 96.00 per la prova scritta, punti 100.00 per la prova orale e punti 41.25 per i titoli, con riconoscimento alla riserva del 30% quale docente con almeno tre anni di servizio; b) del Decreto prot. n. 0080917 del 12.12.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale, a seguito di rinunce all’immissione in ruolo pervenute, è stata integrata fino alla posizione n. 22 e ripubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune, nonché della graduatoria stessa, allegata al predetto decreto di riapprovazione e di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui non include la ricorrente nel novero dei vincitori della procedura concorsuale de qua, permanendo la decurtazione in suo danno del punteggio ulteriore di 12.5, come specificato nel precedente capo a), e dunque conseguendo un punteggio totale non sufficiente a consentirle di superare il concorso; c) del Decreto prot. n. 0082367 del 18.12.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale, a seguito di altre rinunce all’immissione in ruolo pervenute, è stata integrata fino alla posizione n. 23 e ripubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune, nonché della graduatoria stessa, allegata al predetto decreto di riapprovazione e di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui non include la ricorrente nel novero dei vincitori della procedura concorsuale de qua, permanendo la decurtazione in suo danno del punteggio ulteriore di 12.5, come specificato nel precedente capo a), e dunque conseguendo un punteggio totale non sufficiente a consentirle di superare il concorso; d) del Decreto prot. n. 0083667 del 24.12.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale, a seguito di ulteriori rinunce all’immissione in ruolo pervenute, è stata integrata fino alla posizione n. 25 e ripubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune, nonché della graduatoria stessa, allegata al predetto decreto di riapprovazione e di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui non include la ricorrente nel novero dei vincitori della procedura concorsuale de qua, permanendo la decurtazione in suo danno del punteggio ulteriore di 12.5, come specificato nel precedente capo a), e dunque conseguendo un punteggio totale non sufficiente a consentirle di superare il concorso; e) del provvedimento prot. n. 0011899 del 30.07.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, ad oggetto “Richiesta ulteriori informazioni per valutazione titolo B.4.1 – commissione A022 – riscontro”, con il quale, in riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta all’Ufficio in merito all’oggetto, si è rappresentato che il punteggio aggiuntivo di cui alla Tabella B punto B.4.1 (inserimento nella GM ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario) è da riferirsi alla specifica classe di concorso (nel caso di specie A022), e comunque di qualsiasi altro analogo provvedimento, allo stato non conosciuto, di contenuto analogo che si dovesse riferire alla classe di concorso AB24; f) del provvedimento formato in data 28.11.2024 e del relativo verbale, quest’ultimo di contenuto ignoto e mai comunicato alla ricorrente, con i quali la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingua e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, all’esito della rivalutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente non ha riconosciuto alla stessa il punteggio ulteriore di 12.5 contemplato al punto B.4.1 della tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per coloro che siano inseriti nella graduatoria di merito ovvero abbiano superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, non avendo ritenuto idoneo allo scopo il superamento da parte della ricorrente del concorso ordinario bandito con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., relativamente alla classe di concorso AB25 su posto comune, rettificando così il precedente provvedimento di essa Commissione giudicatrice in data 12.07.2024, che, all’esito di una prima valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente, aveva invece riconosciuto il menzionato punteggio aggiuntivo, in virtù del quale la stessa era stata inserita nel novero dei vincitori della procedura concorsuale de qua nella prima graduatoria di merito pubblicata in data 14.11.2024, essendo stata ivi collocata alla posizione n. 9 su n. 21 posti messi a bando; g) per quanto di ragione, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune, relativi alla valutazione e all'attribuzione del punteggio dei titoli dichiarati da chi ricorre e per l’approvazione della graduatoria di merito, inclusi quelli dal contenuto ignoto e mai comunicati alla ricorrente, laddove confliggenti con lo specifico interesse della stessa, nonché, sempre per quanto possa occorrere, della graduatoria di merito del concorso in commento approvata e pubblicata nella sua prima stesura in data 14.11.2024 con Decreto prot. n. 72337 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, se non satisfattiva dei diritti e degli interessi della ricorrente in ordine al punteggio attribuitole; h) per quanto possa occorrere, della tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, e, in particolare, del punto B.4.1., qualora interpretato in senso difforme e confliggente con lo specifico interesse della ricorrente; i) per quanto possa occorrere, del Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., nelle parti in cui risulta lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; j) del procedimento di formazione e determinazione dei provvedimenti di cui ai precedenti capi a), b) c), d), e), f) e g); k) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale, NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA dell’interesse in capo alla ricorrente di veder rettificato il proprio punteggio e la conseguente posizione nella graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e del Merito n. 2575 del 06 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.ii., relativamente alla classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per la Regione Campania, su posto comune, riapprovata in via definitiva e ripubblicata in data 02.12.2024 con Decreto prot. n. 0077483 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di cui costituisce parte integrante, e successivi scorrimenti della stessa, mercé il riconoscimento del punteggio ulteriore di 12.5 contemplato al punto B.4.1 della tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per coloro che siano inseriti nella graduatoria di merito ovvero abbiano superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, avendo la stessa superato le prove del concorso ordinario bandito con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., relativamente alla classe di concorso AB25 su posto comune, con conseguente assegnazione del punteggio totale di 238.50, di cui punti 96.00 per la prova scritta, punti 100.00 per la prova orale e punti 42.5 per i titoli - come da punteggio totale riconosciuto dal sistema all’esito della valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente e di cui al provvedimento in data 28.11.2024 - in luogo del punteggio di 30 erroneamente attribuitole dalla Commissione giudicatrice per effetto dell’illegittima decurtazione del richiamato punteggio di 12.5, oltre al riconoscimento della riserva del 30% quale docente con pregressa esperienza triennale, e conseguente collocazione della stessa nel novero dei vincitori della procedura concorsuale partecipata, nella posizione che le compete nelle graduatorie di merito impugnate nell’epigrafe del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202500678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito e atti di rivalutazione dei titoli del concorso docenti per la classe AB24 in Campania, nella parte in cui hanno negato 12,5 punti per il superamento di un precedente concorso relativo alla classe AB25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva partecipato al concorso per la classe AB24 su posto comune e aveva dichiarato di aver superato tutte le prove del precedente concorso ordinario bandito con D.D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 per la classe AB25, anch’esso su posto comune. Nella prima graduatoria, pubblicata il 14 novembre 2024, le erano stati riconosciuti 12,5 punti aggiuntivi ai sensi del punto B.4.1 della tabella allegata al d.m. 26 ottobre 2023, con collocazione al nono posto tra i vincitori. Successivamente la Commissione giudicatrice aveva revocato il punteggio, ritenendo che il beneficio spettasse soltanto per il superamento di un precedente concorso relativo alla medesima classe di concorso. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della decurtazione per violazione e falsa interpretazione del punto B.4.1 della tabella, contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di motivazione e intempestività, nonché violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento di rivalutazione e revoca. Ha sostenuto che l’espressione “specifico posto” dovesse riferirsi alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno, e non alla specifica classe di concorso, anche perché la tabella utilizza espressioni differenti quando intende riferirsi alla classe di concorso. Ha inoltre dedotto che il superamento del precedente concorso AB25 aveva determinato l’abilitazione anche per AB24 in ragione dell’accorpamento delle classi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui non riconoscevano i 12,5 punti aggiuntivi. Il Collegio ha interpretato la locuzione “specifico posto”, contenuta nel punto B.4.1 della tabella titoli, come riferita alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno. Tale interpretazione deriva dal confronto sistematico con i punti A.1.1, A.3.1, B.1.1 e B.3.1 della medesima tabella, nei quali il riferimento alla classe di concorso è espresso con la diversa formula “specifica classe di concorso”, nonché dal punto C.1, che separa le locuzioni “per lo specifico posto” e “per la specifica classe di concorso” mediante la congiunzione disgiuntiva “o”. Poiché la ricorrente aveva superato il precedente concorso AB25 sempre su posto comune e partecipava al nuovo concorso AB24 su posto comune, essa aveva diritto al punteggio aggiuntivo, già inizialmente attribuito. Il TAR ha ritenuto non persuasiva la nota dell’Ufficio scolastico, poiché priva di motivazione e comunque illegittimamente limitativa del testo della disciplina dei titoli. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti perché dall’esame degli stessi la ricorrente non avrebbe ottenuto ulteriore utilità. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori; spese compensate nei confronti delle controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • punto B.4.1 della tabella allegata sub B al d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)

    La locuzione “specifico posto” si riferisce alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno, e non richiede che il precedente concorso sia stato svolto per la medesima classe di concorso.

  • punto C.1 della tabella allegata sub B al d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    per lo specifico posto” e “per la specifica classe di concorso

    La distinzione testuale tra le due locuzioni, unite dalla congiunzione disgiuntiva “o”, dimostra che esse hanno significati differenti.

  • art. 3, comma 7, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    Costituisce la base normativa della procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente cui si riferisce la controversia.

  • D.D. Ministero dell’Istruzione e del Merito 6 dicembre 2023, n. 2575

    Ha indetto il concorso docenti oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di una tabella di valutazione dei titoli, l’espressione “specifico posto” non può essere equiparata a “specifica classe di concorso” quando la stessa disciplina utilizza consapevolmente formule diverse per distinguere tali concetti.
  • Il requisito del superamento di tutte le prove di un precedente concorso per lo “specifico posto” è soddisfatto quando il precedente e il nuovo concorso riguardano la medesima tipologia di posto, comune o di sostegno, anche se afferiscono a classi di concorso differenti.
  • L’amministrazione non può limitare, mediante una nota priva di adeguata motivazione, la portata della disciplina dei titoli introducendo il requisito ulteriore dell’identità della classe di concorso non previsto dal testo della tabella.
  • La rivalutazione in autotutela di un titolo già riconosciuto e la conseguente decurtazione del punteggio devono rispettare i principi di legalità, coerenza interpretativa e adeguata motivazione; ove la nuova interpretazione sia illegittima, sono annullabili gli atti di approvazione e di successiva riedizione della graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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