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Sentenza

Sentenza n. 7500/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Velletri n. 504/2025 pubbl. il 03/04/2025 RG n. 3126/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202513011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'avvenuta erogazione delle somme spettanti avesse fatto venir meno in modo oggettivo la lite e reso inutile la prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza del Tribunale di Velletri n. 504/2025 quanto all'erogazione delle somme spettanti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 504/2025, passata in giudicato, deducendo la mancata attribuzione delle somme riconosciute dal titolo giudiziale. Nelle more del giudizio ha dichiarato che le somme spettanti erano state regolarmente caricate e che, pertanto, aveva ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata in relazione al giudizio di ottemperanza e all'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'utilità concreta della decisione per effetto della soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • La sopravvenuta soddisfazione, in via amministrativa, della pretesa sostanziale oggetto di un giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando venga meno oggettivamente l'utilità della prosecuzione del processo.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la peculiarità della vicenda renda non appropriata l'imputazione integrale delle spese a una delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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