Sentenza n. 724/2026 - Salerno, Sezione 1
per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare - del provvedimento di conferma del parere negativo adottato dal Comune di Padula in data 19 dicembre 2025, prot. n. 0013967/2025, avente ad oggetto “Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28 e del Decreto Ministeriale 10/09/2010 per la “Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo di potenza pari a 728,00 kWp” – fg. 46 p.lle 136-138 - Comune di Padula. Pratica SUAP: 6839/2024 – RISCONTRO NOTA SUAP Cilento prot. n. 14485 del 15/12/2025” (il “Provvedimento”), e in qualità di atto presupposto - del parere negativo adottato dal Comune di Padula in data 2 dicembre 2025, prot. n. 0013298/2025, avente ad oggetto “Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28 e del Decreto Ministeriale 10/09/2010 per la “Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo di potenza pari a 728,00 kWp” – fg. 46 p.lle 136 138 - Comune di Padula. Pratica SUAP: 6839/2024 - comunicazione parere” (il “Parere”), e comunque - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto; - e per quanto occorrer possa delle note con cui il Suap Cilento ha trasmesso il Parere e il Provvedimento (Doc. 3 e Doc. 4) e la comunicazione di diffida all’avvio/prosecuzione dei lavori adottata dal Suap Cilento in data 23 dicembre 2025 in qualità di atto consequenziale al Provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di conferma del parere negativo sulla Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 728 kWp, nonché il parere negativo presupposto e gli atti consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli atti con cui il Comune di Padula ha negato la prosecuzione dell’iniziativa relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW, presentata mediante Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011. Dopo una richiesta di integrazioni documentali, adempiuta dalla società, il Comune ha comunicato motivi ostativi e ha poi adottato il parere negativo e il provvedimento di conferma, ritenendo necessari ulteriori documenti, un parere del Genio civile e l’assenso di altro Comune. La ricorrente ha dedotto il perfezionamento della PAS per decorso del termine di trenta giorni, la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e l’illegittimità della richiesta degli ulteriori atti, non essendo l’impianto interessato da vincoli e non essendo necessari gli assensi indicati dall’amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, fosse ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011, con conseguente perfezionamento dell’effetto abilitativo e liceità dell’avvio dell’attività, risalente al 17 aprile 2024 o, al più tardi, al 1° agosto 2024. Gli atti comunali non potevano essere qualificati come esercizio dell’autotutela, perché privi degli elementi richiesti dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e comunque non diretti a intervenire su un’attività già assentita. Non era applicabile neppure la sospensione del termine prevista dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011: il Comune non aveva richiesto gli ulteriori atti di assenso né convocato la conferenza di servizi, mentre il cavidotto risultava attraversare soltanto una strada comunale e non corsi d’acqua; inoltre, l’assenso dell’altro Comune era già stato acquisito e non rientrava tra gli atti idonei a produrre l’effetto sospensivo previsto dalla norma. L’istanza risultava completa ai sensi dell’art. 6, comma 2, e il Comune non aveva indicato le disposizioni normative che imponessero la produzione degli ulteriori documenti richiesti. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate per la particolare conformazione dei luoghi e la difficile interpretabilità della situazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011
termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza
Il decorso del termine di trenta giorni, in presenza di un’istanza completa, determina il perfezionamento della Procedura Abilitativa Semplificata e consente l’avvio dell’attività realizzativa.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011
La sospensione del termine collegata alla necessità di acquisire ulteriori atti di assenso presuppone che l’amministrazione procedente attivi tale acquisizione o convochi la conferenza di servizi; non opera automaticamente per il solo fatto che l’amministrazione ritenga necessari ulteriori atti.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Un provvedimento successivo al perfezionamento della PAS non può essere qualificato come autotutela se non presenta i presupposti e gli elementi propri dell’annullamento d’ufficio e non manifesta la volontà di intervenire su un’attività già assentita.
art. 20, comma 4, l. n. 241/1990
Gli atti di assenso rilevanti ai fini del meccanismo previsto dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011 sono quelli riferibili alle materie sottratte al silenzio-assenso ai sensi della disposizione richiamata; un assenso comunale non riconducibile a tali materie non produce l’effetto sospensivo previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nella Procedura Abilitativa Semplificata per impianti da fonti rinnovabili, il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011, in presenza di un’istanza completa, consente il perfezionamento dell’abilitazione e l’avvio dell’attività, salvo il legittimo esercizio dei poteri previsti dalla legge.
- La sospensione del termine della PAS prevista dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011 non consegue automaticamente alla richiesta di ulteriori documenti o assensi: l’amministrazione deve attivare il procedimento di acquisizione degli atti necessari o convocare la conferenza di servizi secondo le modalità previste dalla disposizione.
- Dopo il perfezionamento della PAS, un diniego o parere negativo tardivo non può essere considerato esercizio dell’autotutela se non contiene gli elementi sostanziali dell’annullamento d’ufficio, compresa la volontà di intervenire su un’attività già assentita e la verifica dei presupposti stabiliti dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
- La richiesta di ulteriori documenti non può impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività abilitata quando l’istanza risulta completa secondo l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011 e l’amministrazione non indica la specifica disposizione normativa che impone tali produzioni.
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