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Ordinanza

Ordinanza n. 3589/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di diniego dell’istanza di assegnazione avanzata dal Vice Commissario Aldovino, datato 5.03.2026 (prot. m_dg GDAP 05/03/2026 0008404.ID), notificato all’interessato in data 6.03.2025; - del provvedimento di missione del 2.04.2026 (prot. m_dg.GDAP 02/04/2026 0156484.U), notificato il 2.4.2026; - di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 25.05.2026: - del provvedimento del 23.04.2026 con il quale il DAP, Direzione Generale del Personale, Divisione I – Corpo di Polizia Penitenziaria, ha disposto l’assegnazione provvisoria del ricorrente, senza oneri a carico dell’Amministrazione, presso il Reparto di Polizia penitenziaria della casa circondariale di Roma Rebibbia N.C., nelle more della definizione del contenzioso in atto; - del provvedimento del 15.5.2026 di assegnazione definitiva del ricorrente presso la sede C.C. Biella, datato 15.5.2026 mai notificato all’interessato; - di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo, anche non conosciuto ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente. per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 27.05.2026: - del provvedimento m_dg. GDAP.13/05/2026.0223248.U del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale, Divisione I – Corpo di Polizia penitenziaria, datato 13.5.2023 nella parte il cui ha comunicato ai Vice Commissari un nuovo elenco di sedi destinate ai funzionari, mai notificato al ricorrente; - del provvedimento m_dg.GDAP.15/05/2026.0229488.U del DAP, Direzione Generale del Personale, Divisione I del 15.5.2026, avente ad oggetto le procedure di assegnazione dei Vice Commissari del I corso, mai notificato al ricorrente;

Giustizia amministrativa202604598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’istanza di assegnazione, provvedimenti di missione e successivi atti di assegnazione provvisoria e definitiva del Vice Commissario, nonché atti relativi all’individuazione e all’assegnazione delle sedi destinate ai funzionari.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (funzionario penitenziario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il diniego dell’istanza di assegnazione, il provvedimento di missione, l’assegnazione provvisoria presso il Reparto di Polizia penitenziaria della casa circondariale di Roma Rebibbia N.C., l’assegnazione definitiva presso la sede di C.C. Biella e gli atti amministrativi relativi al nuovo elenco delle sedi e alle procedure di assegnazione dei Vice Commissari del primo corso. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione della loro efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della proposizione del ricorso, dei motivi aggiunti e della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., non mediante una sospensione espressa degli atti impugnati, ma ritenendo che le esigenze del ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio di merito. Di conseguenza, ha fissato l’udienza pubblica del 18 novembre 2026 per la trattazione della causa nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non decide la legittimità degli atti impugnati né anticipa l’esito del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice cautelare, quando le esigenze della parte siano tutelabili adeguatamente mediante una sollecita definizione del merito, di accogliere la domanda cautelare fissando l’udienza di merito senza procedere a una specifica sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere accolta mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito quando le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e risultino adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio, senza necessità di disporre una distinta sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
  • L’accoglimento cautelare fondato sull’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia e non comporta una decisione sulla legittimità degli atti impugnati, che resta riservata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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