Sentenza del 04/02/2015 n. 1966 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia del Territorio ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 47-bis del D.P.R. n. 602/1973. Secondo la ricorrente, nel testo vigente tra il 4 ottobre 2005 e il 21 agosto 2008, l'esenzione dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali spettava esclusivamente ai concessionari della riscossione e non poteva essere estesa ai soggetti incaricati o mandatari, trattandosi di norma agevolativa soggetta a interpretazione restrittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che, anche prima della modifica normativa del 2008, il concessionario poteva ottenere il rimborso delle somme versate per le visure ipotecarie e catastali eseguite da un mandatario con rappresentanza, purché l'attività fosse compiuta in nome e per conto del concessionario e fosse funzionale alla riscossione coattiva. In base all'art. 1388 c.c., gli effetti dell'attività del mandatario con rappresentanza si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante, titolare dell'agevolazione. La modifica del 2008, che ha menzionato espressamente i soggetti incaricati dal concessionario, è stata qualificata come norma interpretativa e non innovativa, quindi idonea a chiarire retroattivamente il significato della disciplina precedente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 47-bis
I competenti uffici dell'Agenzia del Territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati.
La norma, nel testo previgente alla modifica del 2008, riconosceva l'esenzione al concessionario della riscossione. La Corte ha ritenuto che l'attività svolta in suo nome e per suo conto da un mandatario con rappresentanza dovesse essere imputata direttamente al concessionario, senza configurare un'estensione illegittima dell'agevolazione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 47-bis, come modificato dal D.L. n. 112/2008, art. 83, comma 23-ter, convertito dalla L. n. 133/2008
La gratuità è stata espressamente estesa anche ai soggetti incaricati dai concessionari della riscossione.
La modifica è stata considerata di natura interpretativa e non innovativa: essa ha chiarito retroattivamente che l'esenzione comprendeva anche le visure eseguite da soggetti incaricati dal concessionario.
Codice civile, art. 1388
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
La norma consente di imputare direttamente al mandante rappresentato gli effetti dell'attività compiuta dal mandatario, anche quando si tratta di attività tecnico-giuridiche funzionali alla riscossione.
Codice civile, art. 1224, comma 2
La disposizione è stata richiamata in relazione alla richiesta di maggior danno da svalutazione monetaria, che tuttavia non è stata riconosciuta dai giudici di merito.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce un'esenzione o un'agevolazione a un soggetto determinato, l'attività svolta da un mandatario con rappresentanza in nome e per conto di quel soggetto può beneficiare della stessa agevolazione, perché gli effetti dell'attività ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante.
- È essenziale dimostrare l'esistenza di un mandato con rappresentanza e il collegamento concreto tra l'attività svolta dal mandatario e la finalità istituzionale o agevolata prevista dalla norma.
- La mera esternalizzazione materiale o tecnica dell'attività non comporta necessariamente la perdita dell'esenzione; il risultato può essere diverso se l'incaricato agisce in nome proprio o acquista autonomamente la posizione giuridica tutelata.
- Una successiva modifica normativa che esplicita l'applicabilità dell'agevolazione ai soggetti incaricati può essere interpretata come norma chiarificatrice e quindi applicabile anche a rapporti sorti anteriormente, se la modifica mira a eliminare dubbi interpretativi e non introduce un beneficio completamente nuovo.
- Le agevolazioni fiscali sono normalmente interpretate restrittivamente, ma tale principio non impedisce di applicare l'agevolazione al mandante quando l'attività del mandatario è giuridicamente imputabile direttamente al titolare originario del beneficio.
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