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Sentenza

Sentenza n. 845/2026 - Latina, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 736/2024 pubbl. il 24/09/2024 RG n. 476/2023 Tribunale di CASSINO Sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 476/2023, notificata sia ai fini dell'appello sia ai fini dell'esecuzione, alle parti in data 25/09/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 736/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 736/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, al beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015, secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo. La sentenza aveva condannato il Ministero alla corresponsione di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, per complessivi euro 2.000,00. Nonostante la rituale intimazione e un decreto presidenziale di sollecito, il Ministero si è costituito con un atto meramente formale senza dimostrare di avere adempiuto al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'inerzia dell'Amministrazione e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione della sentenza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 736/2024, adottando gli adempimenti necessari e riconoscendo alla ricorrente gli importi stabiliti dal giudice ordinario, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o un funzionario da lui delegato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza della ricorrente dopo l'inutile scadenza del termine concesso al Ministero. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 1, commi 121-124, l. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario, applicato nel giudizio di ottemperanza nei limiti e secondo le modalità stabilite dal giudicato.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Definisce le modalità di attribuzione del beneficio economico, richiamate dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione intimata deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la mera costituzione formale, priva di elementi comprovanti l'adempimento, non impedisce l'accoglimento del ricorso.
  • Quando un giudicato impone alla pubblica amministrazione il riconoscimento di somme e l'adozione dei conseguenti adempimenti, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e specificare le attività necessarie per conformarsi alla decisione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e a un'apposita istanza della parte vittoriosa.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato anticipatamente dal giudice, salva la possibilità di conguaglio secondo l'attività effettivamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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