Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08643/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando l'errata applicazione dell'art. 586 c.p.p. e la mancata sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. in vista dell'accesso a un programma di giustizia riparativa. In particolare si censura che la Corte territoriale non abbia motivato adeguatamente sul rigetto della richiesta di sospensione e avrebbe erroneamente ritenuto impugnabile congiuntamente alla sentenza l'ordinanza di rigetto solo per i reati procedibili a querela di parte.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione relativa all'accesso al programma di giustizia riparativa sia stata valutata correttamente in sede di merito: la richiesta non era corredata di specifici elementi fattuali idonei a dimostrare l'utilità dell'invio al Centro per la giustizia riparativa e l'assenza di un pericolo concreto, come richiede l'art. 129-bis, comma 3, c.p.p.; tale valutazione discrezionale del primo giudice non è stata efficacemente contestata in appello. Si è inoltre richiamata la chiarificazione delle Sezioni Unite secondo cui il provvedimento di rigetto è impugnabile unitamente alla sentenza, ma ciò non esonera il ricorrente dall'onere di fornire gli elementi richiesti dalla norma. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; il ricorso doveva individuare concretamente l'errore di diritto o la carenza logico-motivazionale per essere ammissibile.

  • art. 129-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce la possibilità di sospendere il processo per inviare l'interessato a un programma di giustizia riparativa; il comma 3 impone che la richiesta sia corredata di elementi specifici che consentano al giudice di valutare l'utilità del programma e l'assenza di pericolo per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Rilevante nella distinzione tra reati procedibili d'ufficio e a querela di parte; la corte territoriale ha agito tenendo conto della diversità di regime di procedibilità tra i capi contestati.

  • D.Lgs. n.150/2022, art. 42, comma 1, lett. e) e art. 43, comma 2

    Forniscono i fini e i presupposti della giustizia riparativa, richiamati dalla Corte per collegare il criterio dell'utilità del programma agli scopi della normativa sulla giustizia riparativa.

  • Informazione provvisoria n. 16 (Sezioni Unite, 30/10/2025)

    "il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato"

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che il rigetto è impugnabile unitamente alla sentenza finale indipendentemente dalla procedibilità; tuttavia l'impugnazione non sostituisce l'onere probatorio richiesto dalla norma per ottenere la sospensione.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023 (dep. 2024)

    Ribadisce che la sola richiesta di accesso alla giustizia riparativa non determina un diritto automatico all'avvio del programma; è necessaria la valutazione di utilità e non pericolosità da parte del giudice.

Massime di principio

  • La richiesta di sospensione del procedimento per avviare un programma di giustizia riparativa deve essere corredata di elementi fattuali specifici che dimostrino la concreta utilità del programma per la risoluzione del conflitto e l'assenza di un pericolo concreto; altrimenti il rigetto è legittimo.
  • La valutazione sull'utilità e sulla pericolosità è discrezionale e motivata dal giudice di merito; in sede di appello e poi in Cassazione il ricorrente deve contestare in modo puntuale e documentato tale valutazione per farne sindacare l'operato.
  • Il provvedimento di rigetto della richiesta di giustizia riparativa è impugnabile unitamente alla sentenza conclusiva del grado, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato, ma l'impugnazione non esonera dall'onere di produrre gli elementi richiesti dall'art. 129-bis.
  • Quando nel processo coesistono reati con diverso regime di procedibilità (querela vs officioso), vanno considerate separatamente le conseguenze processuali: l'improcedibilità per il reato procedibile a querela non incide automaticamente sui reati procedibili d'ufficio.
  • In fase di appello è inefficace la mera reiterazione di una richiesta già motivata e respinta in primo grado; è necessario integrare la documentazione e le argomentazioni sulla utilità del programma e, se del caso, proporre iniziative concrete (es. proposte di contatto o risarcimento) che dimostrino la disponibilità alla riparazione.
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, il ricorrente deve individuare chiaramente la violazione di legge o il vizio motivazionale specifico e non limitarsi ad affermazioni generiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.