Sentenza del 21/09/2015 n. 1970 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento -Accertamento a tavolino - Processo verbale di constatazione - Necessità - Non sussiste - Termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che fosse stato emesso senza previa redazione e notificazione di un processo verbale di constatazione e senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente). L'accertamento, tuttavia, era stato svolto a tavolino, mediante un'attività istruttoria interna basata sulla documentazione prodotta dal contribuente su richiesta dell'Ufficio, e non tramite un'attività di verifica presso i locali o direttamente nei confronti del contribuente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, quando l'avviso di accertamento deriva da un'attività istruttoria interna fondata sulla documentazione acquisita dall'Ufficio, non sussiste l'obbligo di redigere e notificare un processo verbale di constatazione. Di conseguenza, non si applica neppure il termine di 60 giorni che impedisce l'emissione dell'avviso prima della sua scadenza. L'avviso è quindi ritenuto legittimo sotto questo profilo.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di redigere e notificare un processo verbale di constatazione e il conseguente termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento presuppongono lo svolgimento di una vera attività di verifica. Tali garanzie non si applicano automaticamente agli accertamenti a tavolino basati su documenti acquisiti dall'Ufficio nell'ambito di un'istruttoria interna.
Massime di principio
- La mancata redazione del processo verbale di constatazione non rende automaticamente nullo o illegittimo l'avviso di accertamento: occorre verificare se vi sia stata una vera attività di verifica nei confronti del contribuente.
- Il termine dilatorio di 60 giorni opera principalmente quando l'Amministrazione ha effettuato un'attività di controllo o verifica che si conclude con un processo verbale di constatazione notificato al contribuente.
- Negli accertamenti a tavolino, fondati su dati e documenti esaminati internamente dall'Ufficio o prodotti dal contribuente su richiesta, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12 non è normalmente applicabile.
- Per contestare efficacemente l'assenza del termine dilatorio è necessario dimostrare che l'attività dell'Ufficio abbia avuto natura sostanzialmente ispettiva o verificativa, e non sia stata una mera istruttoria documentale interna.
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