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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22632/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una socia di una società operante nel settore della locazione immobiliare, di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Amministrazione recuperava a tassazione IRPEF la detrazione per interventi di risparmio energetico riferita al 2009. L’Ufficio assumeva che l’agevolazione non spettasse perché gli interventi riguardavano immobili appartenenti alla società e utilizzati nell’attività d’impresa; i giudici di merito avevano condiviso questa impostazione, ritenendo che, essendo l’immobile concesso in locazione a terzi, non fosse più posseduto o detenuto dalla società locatrice. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1, commi 344 ss., L. n. 296/2006 e del d.m. attuativo 19/02/2007, sostenendo che la detrazione spetti anche per interventi eseguiti su immobili locati a terzi; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per difetto di motivazione sulla pretesa insussistenza del possesso in capo alla locatrice. Nelle more del giudizio di cassazione, l’Agenzia ha chiesto dichiararsi l’estinzione per cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio della cartella; la contribuente ha contestato tale impostazione, riferendo di aver ricevuto il rimborso e insistendo per la trattazione della causa e per la condanna dell’Ufficio alle spese secondo soccombenza virtuale.

La decisione

La Corte, rilevato che la cartella di pagamento era stata sgravata nelle more del giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il venir meno dell’atto impositivo renda inutile la prosecuzione del processo e imponga la rimozione delle sentenze di merito non più attuali. Ha compensato tra le parti le spese dei gradi di merito, mentre ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia delle entrate, liquidandole in dispositivo, sulla base della soccombenza virtuale; ha inoltre escluso che la modestia del valore della causa giustificasse la compensazione delle spese di cassazione, poiché ciò avrebbe determinato una soccombenza di fatto della parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    indica il procedimento di controllo e recupero a tassazione alla base della cartella impugnata.

  • art. 1, commi 344 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    norma istitutiva della detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, ritenuta applicabile anche agli immobili locati a terzi secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

  • d.m. 19 febbraio 2007

    decreto attuativo della disciplina sull'agevolazione energetica, richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione sulla nozione di possesso dell'immobile.

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo come norma, ma il tema dell'onere probatorio non è oggetto centrale della decisione; pertanto non incluso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento o sgravio dell’atto impositivo impugnato comporta la cessazione della materia del contendere, poiché il giudizio è strutturato come impugnazione di un atto necessario di esercizio della pretesa fiscale e non consente pronunce di mero accertamento negativo svincolate da un atto efficace.
  • Quando viene meno, nelle more del giudizio di legittimità, l’atto che sorregge la lite tributaria, la Cassazione deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata, rimuovendo le decisioni di merito ormai prive di attualità.
  • La cessazione della materia del contendere nel processo tributario può derivare anche dallo sgravio della cartella disposto dall’Amministrazione in autotutela o comunque nelle more del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, salvo giustificati motivi di compensazione; la sola modestia del valore della causa non basta a giustificare la compensazione delle spese di legittimità se essa si tradurrebbe in una soccombenza di fatto della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

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