Cassazione Penale, Sentenza n. 14952/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 25/05/2022 che lo ha affidato in prova all'UEPE per lo svolgimento di attività di volontariato (almeno 20 ore settimanali) in alternativa alla pena relativa a reati tributari (richiamando art. 8 d.lgs. n. 74/2000), imponendo specifiche prescrizioni e mantenendo il rispetto delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi). Il ricorrente deduce: (1) nullità del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza per presunta mancata emissione di un nuovo ordine di esecuzione da parte del Procuratore Generale dopo l'annullamento con rinvio precedente; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata autorizzazione a lavorare alle dipendenze della società Elettrotubi s.r.l., sostenendo l'assenza di elementi concreti che la colleghino alla sua diretta gestione e lamentando la mancata valutazione complessiva del percorso rieducativo; (3) assenza di motivazione sulle limitazioni territoriali e orarie imposte per lo svolgimento dell'attività di volontariato e l'obbligo di rincasare entro le 20, inadeguate rispetto alla natura del reato (tributario).
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. Sul primo motivo il Collegio ha dichiarato l'eccezione generica e inammissibile, osservando inoltre che il nuovo ordine di esecuzione era stato emesso il 12/02/2022, quindi successivamente all'annullamento della precedente ordinanza (09/02/2022), e che il ricorrente non ha specificato la lesione del diritto di difesa. Sul secondo motivo il Tribunale ha ritenuto la motivazione del provvedimento del giudice di sorveglianza adeguata e non manifestamente illogica: sono stati indicati elementi concreti (identità di sede sociale con altra società di cui il ricorrente è amministratore, presenza di prestanome, procedimenti pendenti) che legittimano il timore che un impiego presso Elettrotubi s.r.l. possa consentire elusioni delle pene accessorie; il provvedimento ha inoltre previsto ulteriori accertamenti da parte delle forze di polizia. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: il Collegio ha richiamato il principio di diritto secondo cui le prescrizioni devono essere motivate e correlate al giudizio prognostico rieducativo; comunque, nel caso concreto le limitazioni risultano compatibili e proporzionate (autorizzazione a muoversi liberamente nel comune di Numana e possibilità di attività nell'intera provincia, con fasce orarie ampie e possibilità di allontanamenti documentati per salute o giustizia). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Il reato in esecuzione è riconducibile ai delitti tributari richiamati dall'art. 8; la misura alternativa è stata concessa con prescrizioni idonee a evitare che l'attività lavorativa permetta di eludere le pene accessorie correlate a tali reati.
Costituzione, art. 27, comma 3
Richiamato quale principio di riferimento per il fine rieducativo della misura alternativa: le prescrizioni devono perseguire la finalità rieducativa e di prevenzione della recidiva.
Ordinamento Penitenziario, art. 47
Le prescrizioni attuative del programma trattamentale fanno parte integrante del giudizio prognostico per l'ammissione all'affidamento in prova e devono essere motivate nel contesto dell'analisi della personalità e del percorso del condannato.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 1257/2018 e altre pronunce)
La giurisprudenza stabilisce che le prescrizioni non possono imporre generiche ed indiscriminate limitazioni all'attività lavorativa; devono essere congruamente motivate e collegate al giudizio prognostico rieducativo. Il giudice può comunque adottare prescrizioni proporzionate se sorrette da elementi specifici sul rischio di elusione o sulla personalità dell'affidato.
Massime di principio
- Le censure di nullità formale sono ammissibili solo se specificano concretamente la lesione del diritto di difesa; eccezioni generiche vengono dichiarate inammissibili.
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio, l'eventuale nuovo ordine di esecuzione emesso successivamente legittima l'ulteriore procedura: il ricorrente deve provare il contrario.
- Le limitazioni all'attività lavorativa nell'ambito dell'affidamento in prova devono essere motivate e collegate al giudizio prognostico: non sono ammesse restrizioni generiche o indeterminate.
- Se vi sono elementi fattuali che indicano l'uso di prestanome o di società strumentali per eludere pene accessorie, il giudice di sorveglianza può limitare o negare l'impiego presso tali realtà per tutelare l'efficacia della pena e la finalità rieducativa.
- Prescrizioni territoriali e orarie sono legittime se proporzionate e compatibili con le esigenze di lavoro e vita quotidiana; il bilanciamento tra libertà e sorveglianza deve essere adeguatamente motivato.
- Il ricorrente ha l'onere di confrontarsi in modo specifico con il giudizio prognostico e con gli elementi probatori posti a fondamento delle prescrizioni; mere affermazioni generiche non sono sufficienti per ottenere l'annullamento.
- Il provvedimento può prevedere accertamenti e controlli da parte delle forze di polizia per verificare il rispetto delle pene accessorie; tali misure di verifica rafforzano la legittimità delle limitazioni imposte.
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