Ordinanza n. 848/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di esclusione prot. IA.2026.0045409 del 18 maggio 2026, adottato da A.R.I.A. S.p.A. nell’ambito della procedura ARIA_2025_052 “Diabetologia territoriale: microinfusori, sensori e sistemi integrati” - Lotto 4, C.I.G. B94626B3E5, inviato a mezzo p.e.c. in pari data; - del verbale n. 8 della Commissione giudicatrice inviato in uno con la comunicazione di esclusione, nella parte in cui ha escluso MOVI S.p.A. per mancata indicazione del numero BD/RDM in relazione ai prodotti offerti; - comunicazione prot. IA.2026.0048153 del 27/05/2026 con cui A.R.I.A. ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela formulata da Movi in data 22 maggio 2026; - del Bando di gara, del Capitolato tecnico, del Capitolato d’oneri, dell’Allegato “Lotti e Requisiti”, del Progetto di gara, della “Dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi e premiali” e di ogni altro atto della procedura connesso, conseguente o precedente se e nella parte in cui interpretati in senso contrario all’interesse della ricorrente; - dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione, ove intervenuto e del doc. “Punteggi_Lotti” nella misura in cui non include la ricorrente; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli altri verbali della Commissione giudicatrice ad oggi non conosciuti e ogni ulteriore determinazione della Stazione appaltante contraria all’interesse di parte ricorrente, ivi compresa l’eventuale aggiudicazione, ad oggi non conosciuta, che dovesse nelle more essere stata formalizzata; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo; - nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per mancata indicazione del numero BD/RDM relativo ai prodotti offerti, nonché atti connessi e conseguenti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta nell’ambito della procedura ARIA_2025_052, Lotto 4, avente ad oggetto la stipula di un accordo quadro per prodotti di diabetologia territoriale. L’esclusione è stata motivata dalla mancata indicazione del numero BD/RDM in relazione ai prodotti offerti. Sono stati inoltre impugnati il verbale della commissione giudicatrice, il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, la lex specialis e gli eventuali atti di aggiudicazione o di efficacia dell’aggiudicazione, nonché l’eventuale contratto. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, oltre alla contestazione della causa di esclusione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare mediante una valutazione conclusiva. Ha ritenuto che la complessità delle questioni poste a fondamento del ricorso richiedesse un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare, escludendo quindi anche la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Quanto al periculum e agli effetti della gara, ha rilevato che la procedura era ancora non aggiudicata e finalizzata alla stipula di un accordo quadro; pertanto, in caso di accoglimento nel merito, la posizione della ricorrente avrebbe potuto essere pienamente reintegrata. Ha fissato l’udienza pubblica del 22 ottobre 2026 per la trattazione del merito e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha rinviato la definizione della controversia alla fase di merito.
art. 60 c.p.a.
Il TAR ha ritenuto preclusa la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in ragione della complessità delle questioni da esaminare.
Massime di principio
- Quando le questioni poste a fondamento di un ricorso richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il giudice amministrativo può non definire la controversia in sede cautelare e rinviare la decisione alla fase di merito.
- Nella valutazione cautelare relativa a una procedura non ancora aggiudicata e finalizzata alla stipula di un accordo quadro, la possibilità di reintegrare pienamente la posizione del concorrente in caso di successivo accoglimento del ricorso può escludere la necessità di una misura cautelare immediata.
- La complessità della controversia può impedire la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e rendere necessaria la fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Come è indicizzato
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