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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34810/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis c.p.). Due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per eccessiva e acritica riproposizione degli elementi investigativi, affidamento su dichiarazioni non riscontrate e mancata prova del concreto contributo, reciproco vantaggio e del rafforzamento della cosca attraverso il ruolo sindacale del ricorrente; (2) mancanza di attualità del pericolo dal momento che la condotta sarebbe cessata nel settembre 2017 (esaurimento dell'appalto), con conseguente illogicità della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbendo il secondo) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza, in diversa composizione, per un nuovo esame del compendio indiziario. La Corte ha censurato la genericità e l'approssimazione della motivazione del riesame, l'assenza di riscontri idonei a dimostrare il contributo causale del Della Luna al rafforzamento della cosca e la mancata individuazione di episodi concreti di "addomesticamento" delle maestranze o di intimidazioni riconducibili al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso contro le misure cautelari; qui utilizzata come via impugnatoria per contestare l'ordinanza che confermava la custodia cautelare

  • art. 110 cod. pen.

    Regola la partecipazione in concorso nel reato; richiamata come riferimento generale al concorso di persone nel fatto-reato

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte sottolinea che anche il concorrente esterno deve fornire un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario con efficacia causale nel rafforzamento o nella conservazione della capacità operativa dell'associazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione per motivi di fatto e di diritto; qui richiamato rispetto alle doglianze per vizio di motivazione e travisamento della prova

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norme sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari; utilizzata per censurare la genericità e la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi generali sull'onere della prova e sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; richiamato implicitamente nel contestare l'uso di dichiarazioni non riscontrate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norme sulla validità e utilizzabilità delle dichiarazioni assunte con modalità speciali (es. escussioni in s.i.t.); richiamato per censurare la valutazione delle dichiarazioni non adeguatamente riscontrate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regole sull'acquisizione e confronto delle dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni rese in atti diversi; invocato nel secondo motivo relativo a omissioni probatorie

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Ulteriori disposizioni sulla prova testimoniale e relativi limiti; richiamato in relazione a censure sulla valutazione delle testimonianze

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla riformulazione dei motivi in sede di ricorso; qui citato per indicare i limiti entro i quali sono stati enunciati i motivi di ricorso

Massime di principio

  • Per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis) nei confronti di soggetti 'esterni' è necessario provare non solo rapporti occasionali o amicizie, ma un contributo concreto, specifico e causalmente rilevante volto a conservare o rafforzare la capacità operativa del sodalizio; mere raccomandazioni o aumento di iscritti a un sindacato non sono automaticamente sufficienti.
  • Il giudice che conferma o applica misure cautelari per reati di tipo mafioso deve fornire una motivazione chiara, puntuale e con riscontri: l'uso di dichiarazioni non corroborate, contraddittorie o non confrontate con altri elementi può rendere la motivazione viziata e determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Quando l'imputazione riguarda condotte riferite a un periodo temporale concluso (es. cessazione dell'attività contestata), il giudice deve affrontare in modo stringente la questione dell'attualità del pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove; l'assenza di argomentazione su tale punto può rendere illegittima la misura cautelare.
  • Non è ammesso assimilare acriticamente posizioni differenti (es. equiparare il ruolo di un sindacalista a quello di un soggetto con gestione diretta dell'impresa) senza dimostrare gli elementi fattuali che giustifichino la stessa rilevanza in termini di contributo al sodalizio.
  • Il provvedimento di riesame deve evitare riproduzioni pleonastiche dell'iter investigativo e invece concentrare la motivazione sugli specifici elementi che legano il singolo indagato all'oggetto dell'accusa, con esplicita valutazione dei riscontri e delle contraddizioni nelle dichiarazioni.

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