Cassazione Penale, Sentenza n. 29376/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per mancata dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione. La difesa ha sostenuto che, tenuto conto della data del fatto (20 febbraio 2016) e della recidiva infraquinquennale contestata, il termine di prescrizione, con il limite massimo dell'interruzione fissato dalla legge, era ormai maturato prima della decisione d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha rilevato che al fatto, commesso il 20/2/2016, era stata contestata la recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma secondo, c.p., con conseguente operatività del limite di cui all'art. 161, comma secondo, c.p., sicché l'interruzione della prescrizione non poteva superare la metà del tempo ordinario necessario a prescrivere. Poiché la prescrizione era maturata il 20/2/2025, dunque prima della sentenza d'appello del 17/11/2025, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e il reato dichiarato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto di condanna confermata in appello e poi estinto per prescrizione.
art. 99, comma secondo, c.p.
La contestazione della recidiva infraquinquennale incide sul calcolo della prescrizione e sul limite massimo dell'effetto interruttivo.
art. 161, comma secondo, c.p.
In presenza della recidiva contestata, l'interruzione della prescrizione non può superare la metà del tempo necessario a prescrivere.
Massime di principio
- Quando sia contestata la recidiva infraquinquennale, il calcolo della prescrizione deve applicare il limite massimo di aumento derivante dagli atti interruttivi previsto dall'art. 161, comma secondo, c.p.
- Se la prescrizione matura prima della pronuncia della sentenza di appello, la decisione impugnata va annullata senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato.
- In sede di legittimità, la deduzione della mancata declaratoria di prescrizione integra un motivo di violazione di legge scrutinabile direttamente sulla base delle date rilevanti e del regime legale della prescrizione.
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