Cassazione Penale, Sentenza n. 7386/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell'art. 11 c.p.p. per presunta "grave incompatibilità ambientale" nel Distretto della Corte d'appello di Napoli, denuncia una rete di condizionamenti giudiziario-politico-investigativo-giornalistica collegata alla criminalità organizzata che avrebbe determinato persecuzioni e procedimenti strumentali a suo carico (numerose indagini, ordinanze di custodia cautelare, fughe di notizie, campagne stampa, rapporti tra magistratura, avvocatura, Guardia di Finanza e stampa). Ha sostenuto che gli istituti dell'astensione e della ricusazione sono insufficienti e che la situazione inciderebbe sulla serenità e imparzialità dell'ufficio giudiziario del Distretto.
La decisione
La Corte ha dichiarato la richiesta di rimessione inammissibile. Ha ritenuto che la rimessione sia un rimedio eccezionale che richiede la prova di una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale, idonea a minare concretamente l'imparzialità dell'ufficio giudiziario e non eliminabile con astensione o ricusazione. Le deduzioni del ricorrente sono state giudicate generiche, assertive e prive di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare un'incompatibilità ambientale non altrimenti eliminabile. La Corte ha inoltre osservato che molte assoluzioni ottenute dallo stesso ricorrente nel Distretto di Napoli smentiscono la pretesa ostilità ambientale. A fronte dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 48, sesto comma, c.p.p.; non è stata disposta la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 11 cod. proc. pen.
Dispositivo invocato dal ricorrente per la rimessione del processo ad altra sede; la Corte ricorda che l'istituto ha natura eccezionale e richiede condizioni rigorose per la translatio iudicii.
art. 48, sesto comma, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di condannare al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicato per ordinare il pagamento di Euro 3.000,00 per la richiesta ritenuta inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma generale sulle spese processuali; la Corte ha ritenuto che non possa essere estesa per integrare l'art. 48 sesto comma nel senso di disporre condanna alle spese per la procedura incidentale di rimessione.
Principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge
Fondamento per cui la rimessione costituisce deroga eccezionale alla competenza territoriale ordinaria; la sua applicazione richiede interpretazione restrittiva per tutelare il giudice naturale.
Giurisprudenza (Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003 e altri precedenti citati)
Costante orientamento secondo cui la rimessione è applicabile solo per una grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, idonea a determinare un concreto pericolo di non imparzialità dell'ufficio giudiziario e non altrimenti eliminabile; campagne stampa o vicende riguardanti singoli magistrati non bastano senza elementi concreti.
Massime di principio
- La rimessione del processo è un rimedio eccezionale: occorre provare una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale e non eliminabile con astensione o ricusazione.
- Non sono sufficienti affermazioni generiche, denunce di campagne stampa o l'elencazione di numerosi procedimenti per ottenere la rimessione; bisogna documentare comportamenti concreti e l'incidenza oggettiva sul funzionamento e sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario.
- Le contestazioni riguardanti singoli magistrati o atti procedurali si valutano, di norma, mediante astensione o ricusazione; la rimessione richiede che il pregiudizio si riverberi sull'intero ufficio indipendentemente dalla sua composizione.
- È opportuno, prima di chiedere la rimessione, tentare e documentare l'utilizzo degli strumenti ordinari (astensione, ricusazione) e dimostrare la loro insufficienza o l'impossibilità di rimuovere il pregiudizio con tali rimedi.
- Le richieste infondate o generiche possono essere dichiarate inammissibili e comportare sanzioni economiche (es. ammenda), mentre non è automatico l'addebito delle spese processuali per questi procedimenti incidentali.
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