Sentenza n. 1211/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (sezione prima) n. 940/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di annessi e tettoie ritenuti abusivi, realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio riguardava un’ordinanza di demolizione relativa ad annessi e tettoie ubicati su un terreno classificato dal PRG come zona di paesaggio agroforestale e sottoposto a vincolo paesaggistico dal 1954. In primo grado i proprietari avevano dedotto, da un lato, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che i manufatti fossero stati realizzati anteriormente sia all’introduzione dell’obbligo di licenza edilizia sia all’imposizione del vincolo paesaggistico; dall’altro, l’assenza di responsabilità per gli abusi e il decorso di un lungo periodo prima dell’esercizio del potere repressivo. A sostegno della datazione erano stati prodotti un contratto di compravendita, fotografie aeree del 1955 e del 1977 e dichiarazioni sostitutive. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo inidonei tali elementi. In appello gli interessati hanno contestato tale valutazione e chiesto l’acquisizione di ulteriore documentazione, tra cui la fotografia aerea del 1955 completa della stampigliatura dell’IGM, un fotogramma del 1949 e una relazione tecnica di analisi. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della nuova documentazione e ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibile la nuova documentazione, ritenendola indispensabile ai fini della decisione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha affermato che, pur gravando sul privato l’onere di provare la realizzazione del manufatto entro una determinata data, tale onere deve essere temperato secondo ragionevolezza quando il privato fornisca elementi rilevanti, quali aerofotogrammetrie, dichiarazioni o certificazioni, e l’amministrazione non li esamini adeguatamente né fornisca elementi certi sulla diversa data di realizzazione. In tali casi è possibile ricorrere alla prova per presunzioni, mediante una valutazione complessiva di dati documentali, fotografici e certificativi. La fotografia aerea del 1955, completa della stampigliatura dell’IGM, evidenziava ingombri volumetrici nelle stesse aree in cui erano localizzati i manufatti contestati e costituiva un elemento di forte valenza indiziaria, idoneo a dimostrare con ragionevole probabilità la preesistenza di fabbricati in epoca prossima all’imposizione del vincolo del 1954. Il Comune si era limitato a contestare la scarsa risoluzione della fotografia senza fornire una prova contraria. L’ordinanza di demolizione è stata quindi annullata per difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza della possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere repressivo emendando i vizi rilevati. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
indispensabile ai fini della decisione
Consente in appello l’acquisizione di nuova documentazione quando essa sia ritenuta indispensabile per la decisione; il Collegio ha applicato tale previsione alla documentazione fotografica e tecnica prodotta dagli appellanti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non costituisce la norma decisiva sul merito.
legge n. 765/1967
Richiamata con riferimento all’entrata in vigore dell’obbligo di licenza edilizia, quale termine temporale rilevante nella controversia sulla preesistenza dei manufatti.
Massime di principio
- L’onere del privato di provare la data di realizzazione di un manufatto abusivo deve essere temperato secondo ragionevolezza quando siano forniti elementi rilevanti, quali aerofotogrammetrie, dichiarazioni o certificazioni, e l’amministrazione non li esamini adeguatamente né fornisca elementi certi su una diversa epoca di realizzazione.
- La data di realizzazione di un manufatto può essere desunta anche mediante prova per presunzioni, attraverso una valutazione complessiva di dati documentali, fotografici e certificativi, secondo fatti notori e massime di comune esperienza, soprattutto quando la documentazione disponibile sia frammentaria o di difficile interpretazione.
- Una fotografia aerea munita di elementi idonei ad attestarne provenienza e datazione può costituire un principio di prova dotato di forte valenza indiziaria circa la preesistenza di manufatti, anche se non consente di identificarne ogni caratteristica costruttiva.
- Quando il privato fornisce un principio di prova ragionevole sulla preesistenza dell’opera e l’amministrazione si limita a contestarne genericamente l’attendibilità senza offrire elementi contrari, il provvedimento repressivo può essere annullato per difetto di istruttoria e di motivazione.
- L’annullamento dell’ordinanza di demolizione per carenza istruttoria o motivazionale non preclude all’amministrazione il riesercizio del potere repressivo, purché il nuovo esercizio sia emendato dai vizi accertati.
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