Cassazione Civile, Ordinanza n. 01262/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un incendio sviluppatosi il 6 giugno 2015 in un terreno di proprietà della ricorrente e propagatosi, attraversando un fondo intermedio appartenente a un terzo, fino al terreno del resistente, che ha chiesto il risarcimento del danno. Il giudice di pace aveva ritenuto la ricorrente responsabile ex art. 2051 c.c. e l'aveva condannata al risarcimento; il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello confermando la decisione. In cassazione la proprietaria del fondo originario ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto irrilevante la mancata contiguità tra il suo fondo e quello del danneggiato, contiguità che a suo dire sarebbe presupposto necessario per la responsabilità da propagazione dell'incendio, con conseguente necessità di convenire in giudizio il proprietario del fondo confinante; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il Tribunale non avesse valutato il ruolo causale della proprietaria del fondo intermedio, che avrebbe eseguito potature e trinciatura di erbe infestanti, con possibile incidenza sulla propagazione del fuoco. La ricorrente ha inoltre contestato, in sostanza, la ricostruzione del nesso causale e la mancata considerazione del caso fortuito, rappresentato dal vento di libeccio, e delle condizioni del fondo intermedio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato preliminarmente che vi era un dubbio di procedibilità per mancata produzione della relata di notifica della sentenza d'appello, ma ha comunque deciso nel merito perché il ricorso era infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che, in caso di incendio propagatosi da un fondo ad un altro, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. non è richiesta un'indefettibile contiguità fisica tra il fondo di origine e quello danneggiato: ciò che rileva è l'accertamento che l'incendio abbia avuto origine nel fondo custodito dal convenuto e che non sia stato provato il caso fortuito. Ha inoltre chiarito che la giurisprudenza citata dalla ricorrente non esclude la responsabilità del proprietario del fondo in cui l'incendio sia effettivamente insorto. La Corte ha anche rilevato che, pure ipotizzando un concorso causale della proprietaria del fondo intermedio, il danneggiato poteva comunque agire per l'intero nei confronti di uno solo dei corresponsabili ex art. 2055 c.c., restando semmai a carico della ricorrente l'onere di provare il fortuito o un diverso apporto causale idoneo a escludere o ridurre la sua responsabilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'omesso esame di un fatto decisivo: il Tribunale aveva comunque valutato le condizioni del fondo intermedio, ritenendole compatibili con una normale e diligente coltivazione, e aveva altresì spiegato che l'eventuale presenza di residui di potatura non integra di per sé una causa esclusiva della propagazione dell'incendio. In definitiva, la ricorrente è rimasta soccombente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il resistente non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia è configurabile anche quando l'incendio originato nel fondo custodito si propaghi ad altri fondi; non è necessario che il fondo danneggiato confini fisicamente con quello di origine, mentre resta decisiva la prova del caso fortuito per escludere la responsabilità del custode.
art. 2043 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte ha ricondotto la fattispecie principalmente alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., senza accogliere la censura sulla disciplina aquiliana generale.
art. 2055 c.c.
Il danneggiato può domandare l'intero risarcimento anche a uno solo dei corresponsabili dell'evento dannoso, senza dover necessariamente evocare tutti i possibili danneggianti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché la motivazione del giudice di merito era coerente con i principi sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non sussiste omesso esame di fatto decisivo quando il fatto storico invocato sia stato comunque valutato dal giudice di merito o comunque non sia idoneo, da solo, a escludere il nesso causale e la responsabilità.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
È stata segnalata, in via preliminare, una possibile questione di procedibilità per mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, ma la Corte ha deciso comunque il ricorso nel merito.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
È richiamata solo quanto al rito camerale e al deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'adunanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In tema di incendio propagatosi da un fondo ad altri fondi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non presuppone necessariamente la contiguità fisica tra il fondo di origine e quello danneggiato; è sufficiente che l'evento sia eziologicamente riconducibile alla cosa custodita e che il custode non provi il caso fortuito.
- La giurisprudenza che attribuisce la responsabilità al proprietario del fondo confinante opera quando sia incerto il luogo di origine dell'incendio; non esclude, invece, la responsabilità del soggetto nel cui fondo l'incendio sia effettivamente insorto.
- Il danneggiato può agire per il risarcimento integrale contro uno solo dei possibili corresponsabili dell'evento dannoso, restando la ripartizione interna dell'obbligazione eventualmente rilevante nei rapporti tra corresponsabili.
- Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non basta prospettare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio: il fatto deve essere realmente trascurato dal giudice e deve avere carattere decisivo, cioè idoneo da solo a sovvertire l'esito della lite.
- La prova del caso fortuito o di una diversa causa esclusiva o assorbente del danno grava sul custode che intenda sottrarsi, in tutto o in parte, alla responsabilità da cosa in custodia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01100/2024 del 11/01/2024
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01103/2024 del 11/01/2024
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01107/2024 del 11/01/2024
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01108/2024 del 11/01/2024
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01111/2024 del 11/01/2024
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01118/2024 del 11/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →