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Circolare

Circolare n. 49 del 28/12/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come si applica l’istituto della mediazione tributaria agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dopo l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate dal 1° dicembre 2012. Vengono individuati gli atti e le controversie soggetti a reclamo, escluse le liti catastali di valore indeterminabile, e si precisa la disciplina transitoria per gli atti emessi prima della fusione e per i rifiuti taciti di rimborso. Viene inoltre indicato l’ufficio competente a ricevere l’istanza di reclamo/mediazione.

Mediazione tributaria sugli atti degli Uffici Provinciali Territorio dell’Agenzia

Mediazione tributaria sugli atti degli Uffici Provinciali Territorio

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla mediazione tributaria con specifico riferimento agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia, alla luce dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Il documento delimita l’ambito applicativo dell’istituto, ne precisa le esclusioni, disciplina la decorrenza temporale e indica l’ufficio competente a ricevere il reclamo.

Quadro normativo di riferimento

L’istituto della mediazione tributaria è previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti dell’Agenzia delle entrate. La procedura si avvia mediante presentazione di un reclamo, che costituisce una fase preliminare e obbligatoria prima del ricorso giurisdizionale, con la finalità di consentire una soluzione amministrativa della lite attraverso il confronto tra contribuente e ufficio.

Atti interessati dalla mediazione

Per gli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio, la mediazione si applica agli atti autonomamente impugnabili elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, purché emessi dall’Agenzia delle entrate e di valore non superiore a 20.000 euro. In particolare, la circolare ricomprende:

  • avviso di accertamento del tributo;
  • avviso di liquidazione del tributo;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • ruolo;
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.

Esclusione delle operazioni catastali di valore indeterminabile

Sono escluse dalla mediazione le controversie relative alle operazioni catastali indicate dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Pur essendo atti riconducibili all’art. 19, comma 1, lettera f), esse non rientrano nell’istituto perché presentano un valore non determinabile, requisito invece necessario ai fini dell’art. 17-bis.

La circolare ribadisce che il valore della controversia è determinato secondo l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992:

  • coincide con l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni;
  • se la lite riguarda solo sanzioni, il valore è dato dalla somma delle sanzioni stesse.

In linea con i chiarimenti già forniti nella circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, restano quindi escluse dalla mediazione le fattispecie di valore indeterminabile.

Casistiche in cui la mediazione resta applicabile

La mediazione deve invece essere esperita quando l’oggetto della contestazione non è soltanto la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato, gli accessori o le sanzioni irrogate con il medesimo atto. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, il ricorso contro l’atto di attribuzione della rendita presunta di cui all’art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, se impugnato per contestare i tributi speciali catastali, i relativi accessori e le sanzioni.

Esclusione dei ricorsi relativi ad atti del Comune

Non sono soggetti a mediazione i ricorsi con i quali, impugnando un avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal Comune, si contesti anche la rendita catastale. In tali casi manca, per la parte riferita ai tributi locali, la riconducibilità dell’atto all’attività dell’Agenzia delle entrate; inoltre, per la parte relativa alla rendita catastale, la controversia è comunque di valore indeterminabile.

Decorrenza dell’istituto e disciplina transitoria

Ai sensi dell’art. 39, comma 11, del D.L. n. 98/2011, la mediazione si applica agli atti suscettibili di reclamo notificati dal 1° aprile 2012.

Per gli atti degli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio emessi fino al 30 novembre 2012, anche se notificati dopo il 1° dicembre 2012, la mediazione non è applicabile, perché tali atti non erano ancora "suscettibili di reclamo" alla data del 30 novembre 2012.

Per gli atti emessi dal 1° dicembre 2012, data da cui l’Agenzia del territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate, l’art. 17-bis torna invece ad applicarsi, ove siano presenti gli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

Rifiuto tacito di rimborso

Con riferimento al rifiuto tacito di restituzione di tributi, la circolare stabilisce che la mediazione è applicabile solo se, alla data del 1° dicembre 2012, non siano ancora decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Decorso tale termine, infatti, si forma il silenzio-rifiuto che consente il ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Al contrario, l’istituto non si applica alle controversie relative a rifiuti taciti per i quali, al 30 novembre 2012, il termine di 90 giorni sia già decorso.

Ufficio competente per il reclamo

Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto. Per gli atti suscettibili di reclamo emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio, l’istanza deve essere notificata a tale ufficio.

La circolare richiama l’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui parte nel processo tributario è l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto; pertanto, è questo l’ufficio competente a ricevere l’istanza di mediazione. Le strutture addette alla trattazione devono essere autonome rispetto a quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili e vengono individuate nelle strutture di staff alle dirette dipendenze del Direttore dell’Ufficio Provinciale – Territorio.

Punti principali

Finalità della circolare e contesto normativo

La circolare fornisce ulteriori precisazioni sull’istituto della mediazione tributaria, già disciplinato dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e introdotto per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti dell’Agenzia delle entrate. Il documento si concentra sugli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio, tenendo conto dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate dal 1° dicembre 2012.

Ambito di applicazione agli atti degli Uffici Provinciali – Territorio

Sono soggetti a mediazione gli atti di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, purché emessi dall’Agenzia delle entrate e di valore non superiore a 20.000 euro. Per gli Uffici Provinciali – Territorio rientrano, in particolare, avvisi di accertamento e liquidazione del tributo, provvedimenti sanzionatori, ruoli, dinieghi o rifiuti di rimborso, dinieghi o revoche di agevolazioni, rigetti di definizione agevolata e ogni altro atto autonomamente impugnabile.

Esclusione delle controversie catastali di valore indeterminabile

Sono escluse dalla mediazione le controversie relative alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, anche se formalmente previste dall’art. 19, comma 1, lettera f), perché il loro valore è indeterminabile e quindi incompatibile con il requisito del valore richiesto dall’art. 17-bis. La circolare ribadisce che il valore della controversia coincide con l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, oppure con la somma delle sanzioni se la lite riguarda solo queste ultime.

Controversie in cui la mediazione resta dovuta

La mediazione è invece necessaria quando la contestazione riguarda non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato, gli accessori o le sanzioni irrogate con il medesimo atto. È richiamato, a titolo esemplificativo, l’atto di attribuzione della rendita presunta impugnato per contestare i correlati tributi speciali catastali, accessori e sanzioni.

Esclusione dei ricorsi contro atti del Comune che contestano anche la rendita catastale

Non rientrano nella mediazione i ricorsi contro avvisi di liquidazione o di accertamento emessi dal Comune nei quali si contesti anche la rendita catastale. Per i tributi richiesti dall’ente locale manca infatti il requisito della riconducibilità dell’atto all’attività dell’Agenzia delle entrate; inoltre le contestazioni sulla rendita hanno valore indeterminabile e restano comunque fuori dall’ambito dell’istituto.

Decorrenza dell’istituto e disciplina transitoria

La mediazione si applica agli atti suscettibili di reclamo notificati dal 1° aprile 2012. Per gli atti emessi dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio fino al 30 novembre 2012, anche se notificati dopo il 1° dicembre 2012, la mediazione non si applica perché tali atti non erano ancora suscettibili di reclamo. Per gli atti emessi dal 1° dicembre 2012, invece, l’art. 17-bis si applica se ricorrono gli ulteriori requisiti di legge.

Rifiuto tacito di rimborso e silenzio-rifiuto

Per il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, la mediazione si applica solo se al 1° dicembre 2012 non sono ancora decorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Se invece al 30 novembre 2012 i novanta giorni sono già spirati, il silenzio-rifiuto si è già formato e la mediazione non è applicabile.

Ufficio competente a ricevere il reclamo

Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto; nel caso degli atti degli Uffici Provinciali – Territorio, l’istanza deve essere notificata a quest’ultimo. Le strutture competenti alla trattazione devono essere autonome rispetto a quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili e sono individuate nelle strutture di staff alle dirette dipendenze del Direttore dell’Ufficio Provinciale – Territorio.

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