Cassazione Penale, Sentenza n. 42895/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 24/11/2022 che aveva rigettato la sua richiesta di applicare la disciplina della continuazione (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) tra diverse condanne riportate in sei sentenze per reati quali furto, ricettazione, rapina aggravata, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, commercio e introduzione nello Stato di prodotti falsi e associazione a delinquere di stampo mafioso. La difesa ha dedotto che alcuni reati (in particolare quelli delle prime due sentenze) sarebbero omogenei e commessi in tempi ravvicinati per soddisfare i bisogni della famiglia, e ha chiesto inoltre il riconoscimento della continuazione fra il reato di partecipazione a associazione mafiosa e gli altri reati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente valutato l'assenza di elementi concreti idonei a desumere un medesimo disegno criminoso tra i vari reati, anche alla luce dell'intervallo temporale e dei diversi luoghi di commissione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sui criteri per riconoscere la continuazione (es. distanza temporale, modalità, omogeneità del bene tutelato, nesso di luogo/tempo) e ha precisato che la mera reiterazione delinquenziale o il fine generico di procurare mezzi per la famiglia non sono sufficienti. Ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione tra più reati: la Corte ribadisce che per applicarla occorre ravvisare una unitaria ideazione iniziale del disegno criminoso; la semplice reiterazione delittuosa o obiettivi generici (es. procurare risorse per la famiglia) non sono sufficienti.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la valutazione della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve compiere un esame concreto di tempi e modalità delle violazioni per valutare l'esistenza del vincolo.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione mafiosa: la Corte conferma che la continuazione tra il reato associativo e i reati-finè è possibile solo se emerge che i reati-finè erano già programmati al momento in cui il soggetto ha aderito al sodalizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria nella condanna per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha imposto il versamento alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare, con elementi concreti, l'esistenza di un disegno criminoso unitario ab origine; la mera abitudine a delinquere o finalità generiche non bastano.
- Gli indici utili per valutare la continuazione sono: ridotta distanza temporale tra i fatti, omogeneità del bene giuridico offeso, modalità concrete di commissione, e nessi di tempo e luogo; non è necessario che tutti gli indici siano presenti, ma quelli utilizzati devono essere significativi.
- Un consistente intervallo temporale e la diversità dei luoghi di commissione sono elementi logici che orientano verso l'esclusione della continuazione salvo comprovate ragioni che giustifichino una pianificazione frazionata del medesimo fine.
- Nel caso di partecipazione ad associazione mafiosa, la continuazione con reati-finè richiede la prova che i reati-finè fossero già programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
- La mancata eccezione della continuazione in sede di cognizione non impedisce che essa venga riconosciuta in sede esecutiva; tuttavia la valutazione in esecuzione richiede sempre elementi probatori concreti.
- Le istanze difensive basate su motivazioni generiche (es. "per i bisogni della famiglia") vanno considerate insufficienti per dimostrare la specifica programmazione unitaria richiesta dall'art. 81 c.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42864/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42865/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42867/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42868/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42869/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42870/2023 del 20/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →