Sentenza n. 320/2026 - Latina, Sezione 1
per l'accertamento del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione del trattamento di fine servizio. L’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla data di collocamento a riposo, nonché la non spettanza del beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Ha inoltre dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. e la decadenza dal beneficio per tardiva presentazione della domanda di collocamento a riposo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale decorra dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’efficacia interruttiva del pagamento rateale. Poiché l’ultimo ordinativo era dell’8 agosto 2022 e il ricorso è stato notificato e depositato il 23 ottobre 2024, la domanda è stata ritenuta tempestiva. Nel merito, il giudice ha affermato che l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusa la Guardia di Finanza, in forza del richiamo contenuto nell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non è qualificato dalla legge come perentorio e il suo superamento non comporta decadenza. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché la spettanza del beneficio deriva direttamente dalla disposizione legislativa e rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di prestazioni sociali. L’INPS è stato condannato a rideterminare e pagare il TFS includendo i sei scatti stipendiali, con corresponsione dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite e alla restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987, n. 472
Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...] ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché abbia maturato i requisiti di età e servizio previsti.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, convertito nella l. n. 472 del 1987.
La disposizione conferma l’applicabilità dell’art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, comprese l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.
artt. 3 e 81 Cost.
La questione di legittimità costituzionale prospettata dall’INPS è stata ritenuta manifestamente infondata: la concessione del beneficio deriva direttamente dalla legge e la determinazione delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità legislativa.
art. 74 c.p.a.
La sentenza richiama la possibilità di motivare mediante riferimento a precedenti conformi, recependo l’orientamento giurisprudenziale univoco sulla spettanza del beneficio.
art. 429, comma 3, c.p.c., e art. 39 c.p.a.
Sulle somme dovute sono riconosciuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412, e art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Il credito derivante dalla rideterminazione del trattamento di fine servizio è maggiorato dei soli interessi legali, senza rivalutazione monetaria cumulativa.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in virtù dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, e rileva ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
- Il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla data di collocamento a riposo, quando il pagamento rateale integra riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
- Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non determina decadenza dal beneficio se la legge non lo qualifica come perentorio né collega espressamente al suo superamento tale effetto.
- La questione di legittimità costituzionale di una disposizione che attribuisce direttamente il beneficio previdenziale non è rilevante per il solo fatto che l’applicazione della norma comporti una platea più ampia di beneficiari o maggiori oneri finanziari, rientrando la determinazione delle prestazioni sociali nella discrezionalità legislativa.
- Nella rideterminazione del trattamento di fine servizio riconosciuta giudizialmente spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, nei limiti indicati dalla disciplina richiamata dal giudice.
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