Cassazione Civile, Ordinanza n. 27666/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo gravame contro una cartella esattoriale relativa a una pretesa fiscale scaturita da un avviso di rettifica del valore dell'avviamento dell'azienda ceduta con atto del 3 agosto 2010. La CTR aveva ritenuto infondata l'eccezione di difetto di motivazione della cartella, osservando che essa era stata preceduta da un avviso di liquidazione e rettifica regolarmente notificato e non impugnato, divenuto definitivo. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 e producendo le quietanze di pagamento delle rate del piano; l'Agenzia delle Entrate ha aderito a tale istanza. La ricorrente ha poi anche rinunciato al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite ex art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016, come convertito, ritenendo comprovato il perfezionamento della procedura sulla base della documentazione prodotta e dell'adesione dell'Ufficio. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per cessata materia del contendere. Non ha provveduto sulle spese, ritenendole assorbite dalla definizione agevolata, e ha escluso i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata della lite, se documentalmente provata e perfezionata nelle forme previste, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
L. 1 dicembre 2016, n. 225
La legge di conversione ha reso applicabile la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'adesione alla definizione agevolata esclude i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è validamente definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La prova del perfezionamento della definizione agevolata può essere fornita mediante la produzione delle quietanze di pagamento e degli atti depositati dalle parti nel giudizio di legittimità.
- In presenza di definizione agevolata della controversia, la regolazione delle spese può restare assorbita e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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