Sentenza del 17/07/2019 n. 19181 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007-2011, sostenendo che l'area, qualificata dal Comune come edificabile, fosse invece pertinenza dell'abitazione e quindi parte integrante del fabbricato ai fini dell'imposta. Hanno contestato anche l'esistenza delle opere di urbanizzazione e dedotto di aver manifestato, tramite diversi documenti e successivamente mediante la dichiarazione ICI-IMU del 2012, la volontà di destinare l'area a giardino pertinenziale. Sono state denunciate la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 e l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo il fatto che, nelle dichiarazioni ICI relative agli anni oggetto di accertamento, l'area non fosse stata indicata come pertinenza. Secondo la giurisprudenza consolidata, il contribuente che non dichiara preventivamente la pertinenzialità non può farla valere per la prima volta nel giudizio contro la tassazione dell'area. La successiva indicazione nella dichiarazione ICI-IMU del 2012 non era rilevante per gli anni 2007-2011. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 oltre accessori e rimborso forfetario, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a)
Ai fini ICI il fabbricato e la sua pertinenza costituiscono un unicum
La pertinenza può essere trattata unitariamente con il fabbricato ai fini dell'imposta, ma la relativa destinazione deve risultare tempestivamente dalla dichiarazione del contribuente.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, punto 4
La norma disciplina gli obblighi dichiarativi ai fini ICI; nel caso concreto la mancata indicazione dell'area come pertinenza nelle dichiarazioni relative agli anni contestati ha impedito di opporre successivamente tale qualificazione.
Cass. n. 27573/2018; Cass. n. 13017/2012; Cass. n. 19639/2009
Al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità
La dichiarazione tempestiva della pertinenzialità costituisce un presupposto essenziale per far valere l'esclusione o il diverso trattamento fiscale dell'area.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per ottenere il trattamento fiscale dell'area come pertinenza, il contribuente deve indicare tale destinazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta interessato; non è normalmente sufficiente allegarla per la prima volta durante il contenzioso.
- Una dichiarazione successiva non sana automaticamente la mancata indicazione per gli anni precedenti e produce, di regola, effetti soltanto per il futuro.
- La destinazione urbanistica e le caratteristiche materiali dell'area possono essere rilevanti, ma la mancata dichiarazione preventiva della pertinenzialità può costituire una ragione autonoma e decisiva per confermare la tassazione.
- Documenti come fatture, dichiarazioni sostitutive o richieste amministrative possono dimostrare l'uso pertinenziale, ma non necessariamente sostituiscono l'adempimento dichiarativo richiesto ai fini tributari.
- In situazioni analoghe è opportuno indicare espressamente la pertinenzialità nelle dichiarazioni fiscali tempestive e conservare la documentazione che dimostri il vincolo funzionale e durevole tra area e fabbricato.
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