Ordinanza n. 292/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Mantova aveva revocato il nulla osta precedentemente rilasciato per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale. La revoca era fondata sulla ritenuta insufficiente capacità economica della società agricola datrice di lavoro, desunta da due elementi: la differenza negativa, pari a euro 18.700, tra volume d’affari e acquisti risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2025, e la ritenuta non novità della costituzione della società. Il ricorrente ha contestato la valutazione prefettizia e ha chiesto cautelarmente la sospensione dell’efficacia della revoca, nonché l’accertamento del diritto a ottenere l’autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, funzionale al subentro di un diverso datore di lavoro entro un anno.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto corretto il rilievo relativo al saldo negativo tra volume d’affari e acquisti, ma ha giudicato erronea l’affermazione secondo cui la società non sarebbe stata di nuova costituzione: dalla visura risultava infatti che essa era stata costituita il 7 febbraio 2025, sicché l’esercizio 2025 costituiva il primo esercizio sociale cui si riferiva la dichiarazione IVA. La Prefettura dovrà quindi rivalutare le osservazioni e i documenti presentati nel procedimento, verificando anche se il saldo negativo sia spiegabile con gli investimenti sostenuti per l’avvio dell’attività, e dovrà rideterminarsi sul nulla osta entro il 18 settembre 2026. Entro la stessa data dovrà depositare il nuovo provvedimento, di conferma della revoca oppure di ritiro della stessa. La verifica dell’esito del riesame e la prosecuzione della trattazione sono state fissate all’udienza camerale del 7 ottobre 2026. Le domande di merito non sono state definite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell’efficacia
La domanda cautelare è stata accolta mediante una misura finalizzata al riesame dell’atto impugnato, con prescrizione all’amministrazione di rideterminarsi entro un termine stabilito dal giudice.
Massime di principio
- Quando la valutazione amministrativa sulla capacità economica del datore di lavoro si fonda anche sulla ritenuta non novità dell’impresa, l’amministrazione deve verificare correttamente la data di costituzione e considerare che il primo esercizio sociale può presentare risultati negativi correlati agli investimenti iniziali.
- La circostanza che il saldo tra volume d’affari e acquisti sia negativo non esaurisce, da sola, la valutazione della capacità economica di una società di nuova costituzione: l’amministrazione deve esaminare le osservazioni e la documentazione dell’interessato e verificare se il risultato dipenda dai costi e dagli investimenti sostenuti per l’avvio dell’attività.
- In sede cautelare, l’erronea ricostruzione di un presupposto fattuale rilevante può giustificare l’accoglimento della domanda ai fini del riesame, senza necessità di definire immediatamente la controversia nel merito.
- Il riesame cautelare deve essere effettivo e rispettare le indicazioni conformative dell’ordinanza, con nuova valutazione degli elementi istruttori pertinenti e adozione di un nuovo provvedimento entro il termine fissato dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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