Sentenza n. 779/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza nr. 209/2025, pubblicata il 28.03.2025, RG 110/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore della ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, regolarmente notificata all’Amministrazione, lamentando il mancato pagamento delle somme riconosciute per gli anni scolastici oggetto di accertamento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. La ricorrente ha inoltre richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale indicata in motivazione, con incarico da esercitare entro i successivi 120 giorni su istanza del creditore e con il potere di adottare gli atti necessari all’esecuzione, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e delega a funzionari. È stata respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisandosi particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico e aveva condannato il Ministero all’assegnazione delle somme dovute.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale all’Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e)
Il giudice dell’ottemperanza può disporre misure conseguenti all’inottemperanza; nel caso concreto ha respinto la richiesta di indennizzo, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta e non ravvisando particolari motivi per dubitare dell’adempimento.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai fini dell’esecuzione coattiva, dopo la notifica del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando il titolo giudiziale passato in giudicato riconosce somme dovute al privato e l’Amministrazione non ne dimostra l’avvenuta corresponsione né oppone ragioni ostative, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione del giudicato, salvo quanto eventualmente già pagato.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente e giustificare il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento dell’Amministrazione.
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