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Sentenza

Sentenza n. 432/2026 - Genova, Sezione 1

per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e futuri, per l'insorgenza di diffusi -OMISSIS- -OMISSIS-, in soggetto con pregressa esposizione ad amianto, riconosciute causa di servizio e poi causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e quindi con equiparazione alle vittime del dovere, infermità riconducibili al servizio prestato in Marina Militare quale -OMISSIS-, e con responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa, con quantificazione equitativa, e con diritto alla liquidazione in favore dell'odierno ricorrente

Giustizia amministrativa202400403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenza non definitivaAzione risarcitoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Marina Militare e impiegato a bordo di unità navali e presso basi a terra, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da una patologia connessa all'esposizione professionale all'amianto, deducendo la responsabilità del Ministero della Difesa per le condizioni lavorative e per l'assenza di adeguati dispositivi di protezione. La patologia era stata riconosciuta dall'Amministrazione come dipendente da causa di servizio e causalmente connessa alle particolari condizioni ambientali e operative del servizio, con attribuzione dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere. Il Ministero ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che il termine decennale sarebbe decorso dalla comparsa dei primi sintomi, collocata tra il 1991 e il 1995. Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa e ha dedotto, in subordine, la compensatio lucri cum damno rispetto agli indennizzi già corrisposti. Il ricorrente ha allegato un grado invalidante del 50%, mentre il Ministero lo ha ricondotto a una percentuale non superiore all'8%. Il Collegio ha inoltre rilevato, sulla base di quanto affermato dall'Amministrazione e non contestato dal ricorrente, l'abitudine tabagica quale possibile concausa rilevante ai fini della quantificazione del danno ex art. 1227 c.c.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo tempestiva la domanda risarcitoria esercitata nel 2019. Il termine decorre dal momento in cui l'origine professionale della malattia diviene oggettivamente conoscibile, sulla base dell'ordinaria diligenza del danneggiato e delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca, non dalla mera comparsa dei primi sintomi. Nel caso concreto la patologia è stata ritenuta oggettivamente percepibile dal 2012, anno del primo accertamento clinico. Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto plausibilmente dimostrato il nesso tra patologia ed esposizione lavorativa all'amianto, valorizzando i decreti ministeriali di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di equiparato alle vittime del dovere. Tuttavia, non ha definito la domanda risarcitoria, poiché occorre approfondire il nesso causale, l'incidenza dell'abitudine tabagica, l'entità del danno biologico e i riflessi morali e dinamico-relazionali. Ha quindi disposto una verificazione medico-legale ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando il Direttore dell'unità operativa complessa di medicina legale dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, con facoltà di delega. Al verificatore è stato chiesto di accertare la patologia attuale, il nesso causale con l'esposizione all'amianto e l'incidenza delle concause, la percentuale di invalidità permanente e temporanea, le conseguenze sulle attività ordinarie e la quantificazione del danno secondo le tabelle del Tribunale di Milano. Il Ministero dovrà inoltre depositare una relazione aggiornata sugli importi corrisposti al ricorrente a titolo di provvidenze connesse alla patologia, ai fini della riserva sulla compensatio lucri cum damno. La decisione sulle ulteriori questioni e sulle spese è stata rinviata alla sentenza definitiva; è stata fissata l'udienza del 17 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 2947 c.c.

    Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da malattia professionale decorre dal momento in cui l'origine professionale della patologia è oggettivamente conoscibile dal danneggiato.

  • art. 1227 c.c.

    il risarcimento deve essere diminuito ... in quanto il danno è stato cagionato con il concorso colposo del danneggiato

    L'abitudine tabagica può costituire un concorso colposo del danneggiato idoneo a incidere sulla quantificazione del risarcimento, senza necessariamente escludere il nesso causale con l'attività lavorativa.

  • art. 1, comma 564, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    Costituisce il riferimento normativo per l'equiparazione alle vittime del dovere dei soggetti esposti a particolari condizioni ambientali od operative, secondo quanto richiamato nel riconoscimento amministrativo.

  • art. 1 d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243

    Disciplina, secondo il richiamo operato nel provvedimento, le condizioni per il riconoscimento dello status collegato alle particolari condizioni ambientali e operative di servizio.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione per accertare, mediante un organismo qualificato, gli aspetti tecnici rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la pubblicazione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.

Massime di principio

  • Nel caso di malattia professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui l'origine professionale della patologia è oggettivamente conoscibile, valutando congiuntamente l'ordinaria diligenza esigibile dal danneggiato e il livello delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca; la mera comparsa dei primi sintomi non è di per sé sufficiente a individuare il dies a quo.
  • Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio e del collegamento della patologia con particolari condizioni ambientali od operative non determina automaticamente la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione, ma costituisce un elemento probatorio rilevante per la dimostrazione del nesso causale tra ambiente lavorativo e malattia.
  • Nel giudizio risarcitorio per malattia professionale, il lavoratore deve provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra quest'ultima e la patologia; tali elementi possono essere accertati anche valorizzando le conclusioni già raggiunte dall'amministrazione in sede di riconoscimento della causa di servizio.
  • Una concausa riconducibile a una condotta colposa del danneggiato, quale l'abitudine tabagica, non esclude necessariamente il nesso causale tra esposizione lavorativa e malattia, ma può comportare una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., in rapporto alla sua incidenza eziologica accertata.
  • Quando siano controversi la patologia attuale, il nesso causale, l'incidenza delle concause e la percentuale invalidante, il giudice amministrativo può disporre una verificazione medico-legale prima di decidere sulla spettanza e sulla quantificazione del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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