Sentenza n. 179/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva - del Provvedimento di divieto di detenzione di Armi Prot -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Avellino il 05.03.2025 prot uscita -OMISSIS- e notificato in data 19/03/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato in ragione del coinvolgimento del destinatario in una lite condominiale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto la carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare il deferimento all'Autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 582 c.p., senza individuare elementi sintomatici di una sua effettiva inidoneità all'uso delle armi. Secondo il ricorrente, si sarebbe trattato di un episodio isolato, nel quale egli era stato vittima e non autore dell'aggressione, e la mera denuncia non sarebbe stata sufficiente a fondare il divieto senza una valutazione della sua personalità, del contesto sociale e familiare e delle attività istruttorie svolte dall'Autorità giudiziaria. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare era stata già respinta per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha rilevato che il divieto di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e presuppone un giudizio prognostico sull'affidabilità del destinatario e sul rischio di abuso delle armi. Tale valutazione rientra nell'ampia discrezionalità prefettizia e non richiede necessariamente una condanna penale, una misura di pubblica sicurezza o un giudizio di pericolosità sociale. Anche un singolo episodio di conflittualità, specie familiare o di vicinato, può essere sufficiente se concretamente idoneo a evidenziare un rischio di abuso. Nel caso concreto, il provvedimento aveva considerato la lite condominiale e aveva dato atto, sulla base delle memorie procedimentali, che il ricorrente era stato vittima dell'aggressione. Tuttavia, la grave conflittualità con il vicino, sfociata in un'aggressione fisica e verbale e nella presentazione di una querela, costituiva un contesto specifico e persistente di vicinato nel quale la disponibilità di armi avrebbe potuto favorire reazioni imprevedibili. Il fatto che il ricorrente non fosse l'autore dell'aggressione e che non si fosse già verificato un uso improprio delle armi non rendeva illogico o irragionevole il provvedimento, proprio in considerazione della sua funzione preventiva.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La disposizione attribuisce al prefetto un ampio potere discrezionale e cautelare, fondato su una valutazione prognostica dell'affidabilità del detentore e del rischio di abuso delle armi.
artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non possieda il requisito della buona condotta.
art. 43, ultimo comma, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il diniego può fondarsi anche sulla ritenuta capacità del soggetto di abusare delle armi.
art. 699 c.p.
Il possesso e l'uso delle armi non rientrano nello statuto ordinario dei diritti della persona, ma si collocano in deroga al generale divieto di portare armi.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110
Concorre a delineare il generale divieto dal quale il porto e la detenzione di armi costituiscono eccezione sottoposta a rigoroso controllo amministrativo.
art. 582 c.p.
La norma incriminatrice è richiamata quale titolo del deferimento all'Autorità giudiziaria derivante dalla lite condominiale, ma il divieto non richiede una condanna penale.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, fondata su un giudizio prognostico circa l'affidabilità del detentore e sull'assenza di un rischio di abuso.
- Per adottare il divieto di detenzione di armi non è necessario accertare la pericolosità sociale del destinatario, né attendere una condanna penale o l'applicazione di una misura di pubblica sicurezza; possono rilevare anche situazioni non riconducibili alla buona condotta o comunque indicative di una potenziale inaffidabilità.
- Una concreta e grave situazione di conflittualità familiare o di vicinato può giustificare il divieto di detenzione di armi anche quando il destinatario non sia l'autore dell'aggressione, poiché la disponibilità dell'arma può agevolare condotte reattive imprevedibili.
- La natura preventiva del potere consente di adottare il divieto anche in assenza di un precedente uso improprio dell'arma, purché gli elementi acquisiti rendano non manifestamente illogica o irragionevole la prognosi di possibile abuso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →