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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3100/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha dedotto, con unico motivo, l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello. Ha sostenuto che il fatto di appropriazione indebita si era consumato il 12/08/2005, data in cui era stata notificata la risoluzione del contratto di locazione e la richiesta di restituzione del bene, da cui doveva decorrere il termine di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'appropriazione indebita di un bene in leasing si realizza con l'interversione del possesso quando l'autore si comporta come proprietario e non restituisce il bene dopo la risoluzione e la richiesta di restituzione. Nel caso di specie, essendovi stata la notifica della risoluzione e della richiesta di restituzione il 12/08/2005, la consumazione del reato è stata fissata a tale data: il termine prorogato di prescrizione di anni 7 e mesi 6 è quindi decorso il 12/02/2013, antecedentemente alla pronuncia di appello. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    La norma sull'appropriazione indebita è stata applicata nel senso che il reato si consuma quando si verifica l'interversione del possesso sul bene in leasing, ossia quando il detentore si comporta come proprietario e non restituisce il bene dopo che è stata richiesta la restituzione.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Rv. 267114 - 01

    Secondo il precedente richiamato, l'appropriazione indebita del bene in leasing si integra con la mera interversione del possesso (comportarsi come proprietario e non restituire), e la consumazione non va automaticamente riferita al solo momento della risoluzione contrattuale per inadempimento.

Massime di principio

  • Nel caso di beni dati in leasing, l'elemento temporale della consumazione dell'appropriazione indebita è collegato alla interversione del possesso: si considera consumato il reato dal momento in cui il detentore riceve la risoluzione del contratto e la richiesta di restituzione e persiste nel trattenere il bene comportandosi come proprietario.
  • La prescrizione del reato decorre dalla data in cui è avvenuta la notificazione della risoluzione del contratto e della richiesta di restituzione, se da quella data può ritenersi avvenuta l'interversione del possesso.
  • Se il termine di prescrizione è già decorso prima della pronuncia definitiva in appello o in cassazione, la condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare e documentare la data esatta e le modalità di notifica della risoluzione e della richiesta di restituzione, nonché eventuali comportamenti del detentore che dimostrino l'atteggiamento uti dominus.
  • Va considerata la possibilità di argomentare la legittima detenzione (es. contropendenze, controversie sulla validità della risoluzione, accordi in corso) che possono incidere sulla valutazione della interversione del possesso e quindi sulla decorrenza della prescrizione.

Testo integrale

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